Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 645/1963
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 645
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 645/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 645
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 , modificato con regio, decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi; Veduto il testo unico, delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto, il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche, dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e Commercio sono aggiunti quelli di "Economia e finanza delle imprese di assicurazione" e di "Storia delle dottrine economiche". Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di: "Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna". Art. 36. - Agli insegnamenti, complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di "Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono aggiunti quelli di "Genetica medica" di "Clinica delle malattie infettive" e di "Fisica nucleare applicata alla medicina". Art. 51. - È abrogato e sostituito dal seguente: La Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree: in Matematica; in Fisica; in Chimica; in Scienze naturali; in Scienze biologiche; in Scienze geologiche. Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Oceanografia" e di "Idrobiologia e Pescicoltura". Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di "Oceanografia" e di "Idrobiologia e pescicoltura". Dopo l'art. 58 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in Scienze geologiche. Art. 59. - La durata del corso di studi per la laurea in Scienze geologiche è di quattro anni. Titolo di ammissione sono il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica. Sono, inoltre, ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica sperimentale (biennale); 3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 4) Mineralogia; 5) Geologia; 6) Geologia applicata; 7) Paleontologia; 8) Geografia; 9) Geografia fisica; 10) Topografia e cartografia; 11) Fisica terrestre; 12) Petrografia. Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica organica; 2) Chimica fisica 3) Geochimica; 4) Astronomia; 5) Geodesia; 6) Zoologia; 7) Botanica; 8) Antropologia; 9) Etnologia; 10) Geografia economica; 11) Vulcanologia; 12) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale); 13) Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno; 14) Statistica; 15) Giacimenti minerari; 16) Sedimentologia; 17) Micropaleontologia; 18) Geologia regionale, con esercitazioni; 19) Rilevamento geologico, con esercitazioni di campagna. Gli insegnamenti di Botanica e di Zoologia debbono avere indirizzo biografico. L'insegnamento di "Analisi matematica" sarà impartito da due professionale ciascuno dei quali insegnerà alternativamente e Analisi algebrica" per il primo anno ed "Analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Lo studente deve inoltre frequentare il Laboratorio di geologia (o di mineralogia) per due anni e per un anno quello di mineralogia (o di geologia). L'ordine delle frequenze è il seguente: Chimica generale ed inorganica prima di Mineralogia; Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) e Meccanica razionale, prima di Geodesia; Mineralogia, prima di Petrografia. Negli esami debbono essere rispettate le seguenti precedenze: Istituzioni di matematiche prima di Fisica sperimentale; Fisica terrestre e Statistica; Analisi matematica (algebrica e infinitesimale), prima di Geodesia; Chimica generale ed inorganica, prima di Mineralogia; Mineralogia, prima di Petrografia; Mineralogia e Petrografia e Paleontologia, prima di Geologia. Art. 77, relativo alle abbreviazioni di corso per le scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente: "Il Consiglio della scuola può esonerare, su proposta del direttore da uno e più anni di frequenza, i laureati che siano stati assistenti effettivi, straordinari, incaricati o volontari, nonchè gli assistenti ospedalieri addetti agli Istituti universitari della materia; la stessa concessione può essere fatta ai laureati, che abbiano prestato servizio di assistenti effettivi o incaricati in reparti ospedalieri di I e di II categoria. Per gli assistenti volontari degli Istituti universitari, per gli assistenti ospedalieri è necessario che la proposta sia preceduta da un colloquio d'esame col direttore della scuola e che la decisione sia convalidata dal Consiglio della Facoltà". Art. 1 Art. 122, relativo alla Scuola di specializzazione in Stomatologia è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in Medicina e Chirurgia in numero di dodici per anno. L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 7. - VILLA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 645/1963 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Decreto del Presidente della Repubblica 118/2026
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, co…
Decreto del Presidente della Repubblica 102/2026
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari i…
Decreto del Presidente della Repubblica 82/2026
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica …
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Decreto del Presidente della Repubblica 41/2026
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei m…
Decreto del Presidente della Repubblica 20/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente della Repubblica 12/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° feb…
Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il person…
Altre normative del 1963
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'agricolt…
Decreto del Presidente della Repubblica 2408
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale, di Asciano (Si…
Decreto del Presidente della Repubblica 2407
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Accademia di belle arti e Liceo arti…
Decreto del Presidente della Repubblica 2405
Autorizzazione al Centro di assistenza ospedaliera "San Romanello", con sede in Milano, a…
Decreto del Presidente della Repubblica 2406
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Decreto del Presidente della Repubblica 2404
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile di S…
Decreto del Presidente della Repubblica 2403
Trasferimento all'Ente, Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa "Officine elettric…
Decreto del Presidente della Repubblica 2402
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per l…
Decreto del Presidente della Repubblica 2401
Altri Decreto del Presidente della Repubblica
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig…
203/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirige…
204/2025
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirig…
205/2025
Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque…
193/2025
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al dec…
189/2025
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, …
176/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →