Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 615/1950

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 24/08/1950 In vigore dal: 30/05/1950 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950, n. 615

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 615/1950 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950, n. 615 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772 , 1 ottobre 1931, n. 1380 , 26 ottobre 1933, n. 2401 , 13 dicembre 1934, n. 2423 , 1 ottobre 1936, n. 2076 , 20 aprile 1939, n. 1067 , 1 agosto 1941, n. 893 , 26 marzo 1942, n. 330 , 5 settembre 1942, n. 1178 , 21 gennaio 1943, n. 21, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458 e 30 ottobre 1949, n. 1002 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58 ; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università predetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato Art. 25. - All'elenco dei corsi di laurea della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene aggiunto quanto appresso: f) la laurea in scienze biologiche. Art. 48. - Viene aggiunto il seguente comma: "Devonsi osservare le seguenti precedenze di esami L'esame di "chimica generale ed inorganica 1°" deve precedere ogni altro esame di materia chimica. L'esame di "fisica sperimentale 1°" deve precedere quella di "esercitazioni di fisica" e di "fisica sperimentale 2°". Gli esami di "istituzioni di matematiche 1°" e di "esercitazioni di matematiche 1°" devono precedere l'esame di "fisica sperimentale 2°". Gli esami di "chimica generale ed inorganica 1° e 2°" e di "fisica sperimentale 1° e 2°" debbono precedere gli esami di "chimica fisica 1° e 2°". L'esame di "chimica generale ed inorganica 1°" deve precedere l'esame di "mineralogia". Art. 52. - Viene aggiunto il seguente comma: "Devonsi osservare le seguenti precedenze di esami Gli esami di "chimica generale ed inorganica" e di "chimica organica" debbono precedere l'esame di "fisiologia generale". L'esame di "zoologia" deve precedere l'esame di "anatomia comparata". L'esame di "chimica generale ed inorganica" deve precedere l'esame di "mineralogia". L'esame di "mineralogia" deve precedere l'esame di "geologia". Dopo l'art. 58. - Vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in scienze biologiche, con il conseguente spostamento della relativa numerazione degli articoli successivi. Art. 59. - La durata del corso di studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica; 3) chimica generale e inorganica; 4) chimica organica; 5) botanica (biennale); 6) zoologia (biennale); 7) anatomia comparata; 8) anatomia umana; 9) istologia ed embriologia; 10) fisiologia generale (bienniale); 11) chimica biologica; 12) igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) chimica fisica; 2) biologia generale; 3) generica; 4) zooculture (bachi; api; avi; coniglicoltura); 5) microbiologia; 6) parassitologia; 7) fisiologia vegetale; 8) geologia; 9) paleontologia; 10) statistica. I corsi teorici, sia fondamentali, sia complementari, sono di regola integrati da esercitazioni pratiche sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri di accertamento. Art. 60. - Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica. Per essere ammesso a conseguire la laurea in scienze biologiche lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari. Gli esami di "chimica generale ed inorganica" e di "chimica organica" debbono precedere l'esame di "fisiologia generale". L'esame di "zoologia" deve precedere quello di "anatomia comparata". Art. 61. - Per il conseguimento della laurea in scienze biologiche lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento di scienze biologiche concordato con un professore ufficiale della Facoltà. La dissertazione deve essere presentata alla segreteria dell'Università almeno dieci giorni prima dell'esame di laurea insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione, di cui all'art. 10. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre avere sostenuto con approvazione un colloquio di cultura generale nelle scienze biologiche davanti ad una commissione di tre professori ufficiali della Facoltà, fra cui il preside, possibilmente prima della assegnazione della tesi di laurea. Art. 62. - L'esame di laurea comprende: 1) una prova pratica nella materia scelta per la tesi di laurea; 2) la discussione orale della prova pratica e della tesi di laurea; 3) la discussione orale di due sui tre argomenti scelti dal candidato, a norma dell'art. 10 del presente statuto. Art. 1 Art. 121, relativo alla "Scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di origine vegetale", il penultimo comma viene sostituito dal seguente "Materie prime destinate all'industria conserviera di origine vegetale - Legislazione delle conserve - Nuovi impianti - Assicurazioni - Contratti di lavoro - Contabilità di fabbrica - Conferenze di chimica organica - Conferenze varie e visite a fabbriche di conserve e di scatole". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 maggio 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 53. - CARLOMAGNO

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