Cosa prevede il DPR 6/1992 riguardo all'esercizio temporaneo delle funzioni presidenziali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 6/1992, emanato l'8 gennaio 1992, disciplina la supplenza temporanea delle funzioni del Presidente della Repubblica in caso di sua assenza dal territorio nazionale. Si applica quando il Capo dello Stato si assenta per missioni all'estero di durata e distanza tali da rendere necessaria una sostituzione temporanea. Il decreto riguarda specificamente l'organizzazione della continuità dello Stato e la gestione delle funzioni presidenziali durante l'assenza del Presidente. In pratica, il decreto prevede che il Presidente del Senato assuma il titolo di "Presidente supplente della Repubblica" e eserciti le funzioni presidenziali, ad eccezione di quelle direttamente connesse alla missione all'estero del Capo dello Stato. La supplenza ha effetto dal momento della partenza fino al rientro del Presidente nel territorio nazionale. Questo meccanismo garantisce che non vi sia un vuoto di potere e che lo Stato continui a funzionare regolarmente anche durante le assenze del Presidente della Repubblica, assicurando la stabilità istituzionale e la continuità amministrativa.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1992, n. 6
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 6/1992
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1992, n. 6
## Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da
parte del Presidente del Senato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 86, primo comma, della Costituzione ; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale del viaggio che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 10 gennaio prossimo; Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 1. La supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica, prevista dall' art. 86, primo comma, della Costituzione , è esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato con il titolo di "Presidente supplente della Repubblica", a decorrere dal 10 gennaio 1992 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse e all'art. 1: - Il primo comma dell'art. 86 della Costituzione prevede che le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, siano esercitate dal Presidente del Senato.
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Il DPR 6/1992 è il riferimento normativo per la supplenza presidenziale secondo l'articolo 86 della Costituzione, disciplinando il ruolo del Presidente del Senato come Presidente supplente e la continuità delle funzioni costituzionali. Giuristi costituzionalisti e esperti di diritto amministrativo lo consultano per questioni relative alla successione temporanea delle cariche di Stato, alle missioni presidenziali all'estero e alla gestione delle funzioni non delegabili del Capo dello Stato.
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