Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 599/1950

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 19/08/1950 In vigore dal: 13/03/1950 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 599

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 599/1950 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 599 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuito dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 118 , e modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34 , 27 aprile 1942, n. 571 , 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430 e 1 settembre 1949, n. 816 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato. All'art. 25 l'insegnamento complementare di "biologia delle razze umane" è sostituito Con quello di "storia della grammatica e della lingua italiana". All'art. 26 viene soppresso l'insegnamento complementare di "biologia delle razze umane", All'art. 33 viene soppresso l'insegnamento di "Clinica delle malattie tropicali e subtropicali". L'attuale art. 51 viene sostituito dal seguente: "Gli studenti non possono essere iscritti: a) alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (parte 2ª, analisi qualitativa) se non hanno superato gli esami di: "chimica generale ed inorganica" e di: "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" (parte 1ª, preparazioni chimiche); b) alle "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" (parte 3ª, analisi quantitativa e riconoscimento dei farmaci) se non hanno superato gli esami di: "chimica organica" e di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" (parte 2ª, analisi qualitativa). Gli studenti non possono sostenere: a) l'esame di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" (parte 1ª, preparazioni chimiche) se non hanno superato l'esame di "chimica generale ed inorganica"; b) l'esame di "chimica organica" se non hanno superato gli esami di "chimica generale e inorganica" e di "fisica"; c) l'esame di "chimica farmaceutica inorganica" se non hanno superato l'esame di "chimica generale e inorganica"; d) l'esame di "chimica farmaceutica organica" se non hanno superato l'esame di "chimica organica"; e) gli esami di "chimica bromatologica", "chimica biologica" e di "biochimica applicata" se non hanno superato l'esame di "chimica organica"; f) l'esame di "tecnica farmaceutica" se non hanno superato gli esami di "chimica farmaceutica inorganica", "chimica farmaceutica organica", "botanica farmaceutica organica", "botanica farmaceutica"; g) l'esame di "farmacologia e farmacognosia" se non hanno superato l'esame di "fisiologia". L'attuale art. 52 viene sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta scelta dal candidato con il consenso del professore ufficiale della materia. L'esame di laurea è preceduto da tre prove pratiche e da un colloquio. Le tre prove pratiche consistono: a) analisi qualitativa di una miscela di sali da cui si originino non più di due cationi e due anioni (esclusi gli elementi rari), Tempo massimo otto ore, senza interruzione; b) un dosamento volumetrico con l'uso di soluzioni titolate apprestate di una sostanza iscritta nella F.U. Tempo massimo tre ore; c) riconoscimento e saggi di purezza di una sostanza iscritta nella F.U. Tempo massimo tre ore. Le analisi di cui alle lettere a), b) e c) vengono sorteggiate dai candidati. I risultati delle analisi di cui ala lettera a), b) e c) sono da raccogliersi in apposita relazione scritta. Le analisi devono svolgersi sotto la sorveglianza della Commissione esaminatrice. Il colloquio consiste nel riconoscimento delle principali droghe e piante medicinali, in una discussione sull'arte del ricettare, sulla F.U., sulla parte di legislazione sanitaria attinente alla farmacia, nonchè sulla chimica farmaceutica, e sulle prove pratiche a), b) e c). La Commissione per il colloquio è costituita da cinque membri scelti tra i commissari per l'esame di laurea e di essa fanno parte i professori di "chimica farmaceutica", "farmacologia e farmacognosia", "tecnica farmaceutica", "botanica farmaceutica". La prova orale dell'esame di laurea si svolge alla presenza di tutti i commissari. Le prove pratiche ed il colloquio devono essere superati nella stessa sessione dell'esame di laurea". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 36. - CONSOLI

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