Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 598/1977

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.

Pubblicato: 27/08/1977 In vigore dal: 01/06/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1977, n. 598

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 598/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1977, n. 598 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 173, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in cardiologia e in nefrologia. Scuola di specializzazione in cardiologia Art. 1 Art. 174. - Il corso, della durata di 4 anni, viene tenuto presso l'istituto di clinica medica dell'Università di Trieste. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Il numero degli iscritti sarà di 24, pari a 6 per anno di corso. La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 175. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare; fisiologia dell'apparato cardiovascolare I; biochimica e biofisica; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I; informatica medica e strumentazione biomedica I. 2° Anno: anatomia patologica I; fisiologia dell'apparato cardiovascolare III patologia e clinica cardiovascolare II; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II; informatica medica e strumentazione biomedica II; radiologia I; aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: anatomia patologica II; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III; patologia e clinica cardiovascolare II; radiologia II; terapia medica e farmacologia clinica I. 4° Anno: semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV; patologia e clinica cardiovascolare III; terapia medica e farmacologia clinica II; terapia chirurgica; terapie intensive cardiologiche. Art. 176. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori, le esercitazioni. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere la prova di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scelta su di un argomento di carattere cardiologico. Scuola di specializzazione in nefrologia Art. 177. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia ha la durata di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli iscritti è di diciotto per l'intero corso. Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verrà fatta mediante concorso da parte di una commissione, presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami). La direzione della scuola sarà affidata dalla facoltà di medicina al direttore della clinica o di istituto che sia un noto cultore della nefrologia, e che continui a dedicarsi ad essa insieme con i suoi collaboratori. Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame. Al termine di ogni anno accademico, l'allievo della scuola di specializzazione dovrà sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame, il candidato non potrà essere ammesso al corso successivo. L'esame di diploma si svolgerà con le norme generali del testo unico universitario. Al termine del corso di studi, verrà conseguito il diploma di specialista in nefrologia. Art. 178. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: struttura ed ultrastruttura normale del rene; aspetti biochimici della funzione renale; fisiologia renale; microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia; genetica applicata alla nefrologia; semeiotica renale (I anno). 2° Anno: struttura ed ultrastruttura patologica del rene; patologia del ricambio idroelettrolitico; insufficienza renale; rene e ipertensione arteriosa; semeiotica renale (II anno); nefropatie tubulari. 3° Anno: nefropatie glomerulari; nefropatie interstiziali; nefropatie vascolari; terapia dietetica e dialitica (I anno); farmacologia d'interesse nefrologico. 4° Anno: nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche; terapia dietetica e dialitica (II anno); fisiopatologia e clinica del trapianto renale; aspetti di nefrologia nell'età pediatrica; problemi chirurgici in nefrologia; terapia medica delle nefropatie. Art: 179. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a versare le seguenti tasse, soprattasse e contributi: Primo Anni anno successivi tassa di immatricolazione ................... 5.000 - costo libretto iscrizione e tesserino ....... 1.500 - tassa annuale di iscrizione ................. 100.000 100.000 soprattassa esami profitto .................. 7.000 7.000 contributo opere sportive assistenziali ..... 1.000 1.000 contributo di biblioteca .................... 10.000 10.000 contributo clinica e laboratorio ............ 48.000 48.000 prestazioni di segreteria ................... 3.000 3.000 contributo di riscaldamento ................. 3.000 3.000 -------- ------- 178.500 172.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 33

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