Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 597/1969
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 597
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 597/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 597
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 465, 466 e 467 relativi alla scuola di specializzazione in "Radiologia" e gli articoli 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614 e 615 relativi al corso di perfezionamento in "Medicina nucleare" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 465. - La scuola di specializzazione in "Radiologia" conferisce il diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare (diagnostica e terapeutica) e il diploma di specialista in radiologia diagnostica, che abilita all'esercizio professionale specialistico della roentgendiagnostica. Il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola è di 10 per anno. Art. 466. - Diploma di specializzazione in radiologia: durata anni 4. Programma d'insegnamento: 1° Anno: 1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; 2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; 3) Anatomia radiologica normale; 4) Fisiologia radiologica; 5) Tecnica radiologica generale; 6) Semeiotica radiologica generale; 7) Fondamenti di radiobiologia; 8) Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: 1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi; 2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; 3) Fondamenti di radioterapia; 4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione; 5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica; 6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia. 3° Anno: 1) Diagnostica radiologica differenziale; 2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico; 3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica; 4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia; 5) Radioterapia con alte energie; 6) Elementi di medicina nucleare; 7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione; 8) Dosimetria. 4° Anno: 1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica; 2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna; 3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica); 4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni, e seminari. È obbligatorio l'internato. Art. 467. - Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica: durata anni 3. Programma di insegnamento: 1° Anno: 1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; 2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; 3) Anatomia radiologica normale; 4) Fisiologia radiologica; 5) Tecnica radiologica generale; 6) Semeiotica radiologica generale; 7) Fondamenti di radiobiologia; 8) Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: 1) Metodica di esplorazione dei vari organi e apparati; 2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; 3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione; 4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica. 3° Anno: 1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica; 2) Radiodiagnostica clinica; 3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. È obbligatorio l'internato. Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 607. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha la finalità di fornire una preparazione specifica, teorica e pratica, per l'impiego diagnostico e per quello terapeutico dei radionuclidi. Art. 608. - Il corso degli studi nella scuola ha la durata di tre anni accademici. Art. 609. - Gli insegnamenti sono impartiti in collaborazione dalla 2° clinica medica e dall'Istituto di radiologia medica della Università di Roma. Art. 610. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. È previsto un concorso per l'ammissione. Art. 611. - Il numero degli iscritti nei tre anni di corso non potrà essere superiore a trenta, dieci per ogni anno. Art. 612. - Alla fine di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi agli insegnamenti impartiti. Art. 613. - Per il conseguimento del diploma ogni allievo dovrà sostenere davanti all'apposita commissione la discussione di una tesi scritta su di un argomento di medicina nucleare. Art. 614. - La direzione della scuola viene assunta ad anni alterni dal direttore dalla 20 clinica medica e dal direttore dell'Istituto di radiologia della Università di Roma, i quali concordano preventivamente ogni anno i programmi. Art. 615. - Le materie di insegnamento riportate secondo i diversi anni di corso sono le seguenti: 1° Anno: 1) Fondamenti di matematica e di statistica; 2) Fisica nucleare e delle radiazioni; 3) Tecniche per le misure di radioattività; 4) Dosimetria. 2° Anno: 1) Teoria dei traccianti; 2) Elementi di radiochimica; 3) Applicazioni diagnostica I; 4) Elementi di radiobiologia. 3° Anno: 1) Applicazioni diagnostica II; 2) Applicazioni terapeutiche; 3) Radioprotezione e legislazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 14. - CARUSO
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