Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 592/1972

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Pubblicato: 17/10/1972 In vigore dal: 01/08/1972 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1972, n. 592

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 592/1972 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1972, n. 592 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2250 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 269, 270, 271, 272 relativi alla "Scuola di specializzazione in urologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in urologia Art. 269. - La scuola di specializzazione in urologia è annessa alla clinica chirurgica generale. Il direttore della clinica è anche direttore della stessa. Art. 270. - La scuola ha la durata di 3 anni. Il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola è di 6 per ogni anno di corso, per un totale di 18 (diciotto) iscritti. Art. 271. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale; Fisiologia dell'apparato uro-genitale; Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; Le nefropatie mediche; Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio); Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; Batteriologia in urologia; Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali. 2° Anno: Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; Clinica urologica; Patologia genitale femminile di interesse urologico; Nefrologia chirurgica; Anatomia ed istologia patologica dell'apparato uro-genitale; Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio); Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale; Radiologia dell'apparato urinario e genitale; Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia; L'anestesia e il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. 3° Anno: Clinica urologica; Patologia e clinica urologica infantile; Radiologia dell'apparato urinario e genitale; Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale; Urologia ginecologica. Art. 272. - Gli esami sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia e fisiologia dell'apparato uro-genitale; Nefropatie mediche; Batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni uro-genitali. 2° Anno: Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, anatomia ed istologia patologica; Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio); Tecnica strumentale e semeiologia endoscopica; Patologia genitale femminile di interesse urologico, le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia; Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale, anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico; Nefrologia chirurgica. 3° Anno: Clinica urologica; Radiologia dell'apparato urinario e genitale; Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale; Patologia e clinica urologica infantile; Urologia ginecologica. Sono obbligatori i periodi di internato nella clinica chirurgica, fissati dalla direzione della scuola. Gli articoli 330, 331, 332, relativi alla "Scuola di specializzazione in anestesiologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione Art. 330. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha sede presso la clinica chirurgica generale il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Ha la durata di 3 anni. Art. 331. - Le materie di insegnamento tono le seguenti: 1° Anno: Anatomia; Biochimica; Farmacologia; Fisica; Fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione; Anestesiologia; Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; Aspetti medico-legali dell'anestesia e rianimazione; (Internato). 2° Anno: Anestesiologia; Terapia antalgica; Rianimazione; (Internato). 3° Anno: Rianimazione; Tecniche speciali di anestesia e rianimazione; Indagini diagnostiche attinenti alle specialità; (Internato). Art. 332. - Per accedere agli anni successivi al 1° è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva e una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Il numero massimo degli iscritti è di 12 (dodici) per anno. È obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e la frequenza in reparti operatori della durata di 6 mesi l'anno. I candidati già in possesso del diploma di specialista in anestesiologia possono essere ammessi al 3° anno di corso. Gli esami di profitto si svolgono a gruppi di materie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 agosto 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 115. - CARUSO

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