Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 587/1964

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino.

Pubblicato: 24/07/1964 In vigore dal: 14/06/1964 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1964, n. 587

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 587/1964 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1964, n. 587 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, provato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali, sono aggiunti quelli di: 20) Biologia delle razze umane; 21) Meccanica dello sviluppo; 22) Ecologia; 23) Fitogeografia; 24) Citogenetica; 25) Biologia molecolare; 26) Embriologia degli invertebrati; 27) Istochimica; 28) Parassitologia. L'art. 30 contenente norme relative alla propedeuticità delle materie del corso di laurea in scienze naturali, è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 30. - Lo studente non può essere ammesso: all'esame di Genetica se non ha superato quello di Zoologia generale; agli esami di Patologia vegetale e Fitogeografia se non ha superato quelli di Botanica generale e di Botanica sistematica; all'esame di Fisiologia vegetale se non ha superato quelli di Botanica generale, di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica; agli esami di Embriologia chimica e sperimentale, Meccanica dello sviluppo ed Embriologia degli invertebrati se non ha superato quello di Istologia ed Embriologia; agli esami di Antropologia e Paleontologia se non ha superato quello di Anatomia comparata; all'esame di Chimica molecolare se non ha superato quello di Chimica biologica; all'esame di Chimica fisica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica; all'esame di Biologia delle razze umane se non ha superato quello di Zoologia generale; all'esame di Ecologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica; all'esame di Citogenetica se non ha superato quello di Genetica; all'esame di Entomologia agraria se non ha superato quelli di Zoologia generale, di Zoologia sistematica, di Botanica generale e di Botanica sistematica all'esame di Geografia fisica se non ha superato quello di Geografia; all'esame di Paleontologia umana se non ha superato quello di Anatomia comparata. Art. 31. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche, sono aggiunti quelli di: 19) Biologia delle razze umane; 20) Meccanica dello sviluppo; 21) Ecologia; 22) Fitogeografia; 23) Citogenetica; 24) Biologia molecolare; 25) Embriologia degli invertebrati; 26) Istochimica. L'art. 32, contenente norme relative alla propedeuticità delle materie del corso di laurea in Scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente non può essere ammesso: all'esame di Genetica se non ha superato quello di Zoologia generale; agli esami di Patologia vegetale e Fitogeografia se non ha superato quelli di Botanica generale e di Botanica sistematica; all'esame di Fisiologia vegetale se non ha superato quelli di Botanica generale, di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica; agli esami di Embriologia chimica e sperimentale, Meccanica dello sviluppo ed Embriologia degli invertebrati se non ha superato quello di Istologia ed Embriologia; agli esami di Antropologia e Paleontologia se non ha superato quello di Anatomia comparata; all'esame di Chimica molecolare se non ha superato quello di Chimica biologica; all'esame di Chimica fisica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica; all'esame di Biologia delle razze umane se non ha superato quello di Zoologia generale; all'esame di Ecologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica; all'esame di Citogenetica se non ha superato quello di Genetica; all'esame di Geologia se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica; all'esame di Parassitologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica; all'esame di Patologia generale se non ha superato quelli di Fisiologia generale 1ª e di Fisiologia generale 2ª". Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di: 14) Microbiologia; 15) Fisiologia vegetale; 16) Biologia generale; 17) Chimica farmaceutica applicata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 165. - VILLA

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