Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 586/1972

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.

Pubblicato: 16/10/1972 In vigore dal: 01/08/1972 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1972, n. 586

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 586/1972 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1972, n. 586 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 166 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di istituti medico-biologici. Scuola per tecnici di istituti medico-biologici Art. 1 Art. 167. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena una scuola ad indirizzo essenzialmente pratico diretta a preparare personale tecnico per gli istituti e laboratori medico biologici. Il direttore della scuola è nominato dal rettore su proposta della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore e sono nominati dal rettore su conforme parere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. I professori che svolgono gli insegnamenti costituiscono il consiglio della scuola, al quale spettano le funzioni tecniche e disciplinari necessarie per il regolare funzionamento della scuola. Art. 168. -- La scuola prende il nome di "Scuola per tecnici di istituti medico-biologici", ha la durata di due anni e conferisce il diploma di tecnico di istituti medicobiologici. Ne è titolo di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso. Art. 169. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale ed in una prova orale di conoscenza di una lingua straniera moderna, scelta tra l'inglese, il francese ed il tedesco. Art. 170. - Alla scuola non sono ammessi più di venti allievi. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati dell'esame di ammissione. Art. 171. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia e istologia; Elementi di chimica generale e chimica biologica; Fisiologia; Farmacologia. 2° Anno: Microbiologia; Anatomia patologica; Patologia. Le esercitazioni pratiche comprendono: 1° Anno: Tecnica istologica, istochimica, cultura in vitro, microscopia elettronica; Tecnica biochimica; Prove biologiche (di fisiologia e di farmacologia). 2° Anno: Tecnica microbiologica; Istologia patologica; Analisi cliniche. Art. 172. - È fatto obbligo agli allievi di frequentare le azioni teoriche e le esercitazioni: queste ultime in forma di tirocinio pratico della durata non inferiore a mesi due consecutivi presso un istituto universitario ad indirizzo biologico o clinico. Art. 173. - Alla fine di ogni corso gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di "ripetenti" fino a quando non avranno assolto tutti gli obblighi di cui sopra. Art. 174. - A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento che a scelta del candidato potrà essere biologico o clinico e nell'esecuzione di una prova pratica di laboratorio sulle materie di esercitazione. Art. 175. - I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non venga loro riconosciuta l'idoneità, essi saranno senza altro esclusi da ulteriori prove. Art. 176. - Le tasse e soprattasse sono le seguenti: Tassa di iscrizione...... L. 10.000 annue Soprattassa di esame....." 7.000" Tassa di diploma......" 6.000" Art. 177. - I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse, soprattasse e contributi di cui all'articolo precedente e dai contributi del Ministero della sanità e degli enti locali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 agosto 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 112. - CARUSO

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