Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.
Quali sono le regole per il riconoscimento reciproco delle licenze aeronautiche professionali tra gli Stati membri della Comunità economica europea secondo il DPR 560/1992?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 560/1992 implementa in Italia la direttiva europea 91/670/CEE e stabilisce le modalità di riconoscimento reciproco delle licenze aeronautiche professionali tra i Paesi membri della Comunità economica europea. La norma si applica ai cittadini degli Stati membri che intendono esercitare attività professionali di volo o connesse al volo utilizzando licenze rilasciate nel loro Paese di origine. In pratica, una licenza aeronautica professionale con le relative abilitazioni, una volta rilasciata da uno Stato membro, diventa valida per svolgere attività professionali anche in Italia, senza necessità di ottenere una nuova licenza italiana. Per quanto riguarda gli aspetti operativi, la durata della convalida della licenza straniera non può superare il periodo di validità del titolo originario, garantendo così un allineamento tra la licenza riconosciuta e quella di provenienza.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 560
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 560/1992
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 560
## Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/670/CEE concernente
l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni
nel settore dell'aviazione civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 ; Vista la direttiva 91/670/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Le licenze aeronautiche professionali con le relative abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunità economica europea, possono essere rese valide per svolgere attività professionali di volo o connesse al volo. 2. Ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea, per lo svolgimento di attività non professionali su aeromobili immatricolati in Italia, si applicano le disposizioni di cui all' art. 23, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 . 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146 )) . 4. La durata degli atti di convalida delle licenze rilasciate dai Paesi membri non può superare il periodo di validità dei titoli che si riconoscono.
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Il DPR 560/1992 è il riferimento normativo per il riconoscimento delle licenze aeronautiche professionali, abilitazioni di volo, cittadini comunitari e reciprocità tra Stati membri. Professionisti del settore aeronautico e consulenti legali lo consultano per questioni relative a validità transnazionale delle licenze, esercizio di attività professionali di volo, convalida di titoli esteri e conformità alle direttive europee in materia di aviazione civile.
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