Decreto del Presidente della Repubblica
Agevolazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 560/1987
Modificazione all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, relativo alla determinazione delle attivita' a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Quali attività sono riconosciute come stagionali secondo il DPR 560/1987 e quali sono le implicazioni per i contratti di lavoro?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 560/1987 modifica l'elenco delle attività a carattere stagionale previsto dal DPR 1525/1963, in attuazione della legge 230/1962 sui contratti di lavoro a tempo determinato. Nello specifico, il decreto integra il punto 24 dell'elenco riconoscendo il carattere stagionale anche alla fabbricazione di imballaggi metallici per alimenti vegetali e bevande, oltre alla già prevista lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la produzione di conserve e bevande. Questa modifica consente alle aziende conserviere di assumere personale con contratti stagionali durante il periodo di lavorazione del prodotto fresco (maggio-ottobre), estendendo il riconoscimento anche ai fornitori di contenitori metallici che operano contestualmente. La norma persegue l'obiettivo di flessibilizzare il mercato del lavoro e sostenere i livelli occupazionali nei settori correlati, permettendo alle imprese di gestire la variabilità della domanda di lavoro in modo più efficiente e conforme alla natura ciclica di queste produzioni.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1987, n. 560
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 560/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1987, n. 560
## Modificazione all'elenco allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, relativo alla determinazione
delle attivita' a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo
comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230 , sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 , concernente l'elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all' art. 1, secondo comma, lettera a) della legge 18 aprile 1962, n. 230 ; Visto l'art. 1, sesto comma, secondo inciso, della richiamata legge n. 230/1962 , che prevede la possibilità di apportare modifiche all'elenco di cui trattasi; Considerato che la produzione di alimenti vegetali e bevande da parte di aziende conserviere nel periodo dell'anno compreso tra maggio e ottobre postula la necessità di utilizzare contestualmente imballaggi metallici atti alla loro conservazione; Considerato altresì che le lavorazioni connesse alla produzione di detti imballaggi soddisfano, per l'effetto, alla necessità di sostenere e di incrementare i livelli occupazionali in rapporto alle conclamate finalità di flessibilizzazione delle condizioni di impiego e del mercato del lavoro; Valutata, quindi, l'opportunità di integrare il cennato elenco con la previsione del riconoscimento del carattere di stagionalità anche alle lavorazioni concernenti la produzione di imballaggi metallici per alimenti vegetali e bevande; Visto il prescritto parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 18 giugno 1987 ; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Il punto 24 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 , è modificato come segue: "Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonchè fabbricazione dei relativi contenitori". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1987 COSSIGA FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1987 Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 174
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Il DPR 560/1987 è il riferimento normativo per identificare le attività stagionali nel settore agroalimentare e della produzione di imballaggi, disciplinando i contratti di lavoro a tempo determinato secondo la legge 230/1962. Aziende conserviere, fornitori di packaging metallico e consulenti del lavoro lo consultano per verificare l'applicabilità della stagionalità, la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro e la conformità alle disposizioni sulla flessibilizzazione occupazionale.
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