Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 555/1981
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1981, n. 555
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 555/1981
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1981, n. 555
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia. Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia Art. 679. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di clinica medica e gastroenterologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia. Art. 680. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 681. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: farmacologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore (annuale); anatomia e istologia patologica (biennale I); biologia della senescenza (biennale I); fisiopatologia (biennale I); geriatria sociale (biennale I); semeiotica (biennale I); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale I). 2° Anno: principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale); anatomia e istologia patologica (biennale II); biologia della senescenza (biennale II); fisiopatologia (biennale II); geriatria sociale (biennale II); semeiotica (biennale II); radiologia e radioterapia (biennale I); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale II). 3° Anno: neurologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale); psicologia (annuale); radiologia e radioterapia (biennale II); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale III); clinica geriatrica (biennale I); terapia medica (biennale I); pratica geriatrica extraospedaliera (biennale I). 4° Anno: chirurgia geriatrica (annuale); formazione degli operatori geriatrici (annuale); principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale); principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale; geragogia (annuale); psicogeriatria (annuale); clinica geriatrica (biennale II); terapia medica (biennale II); pratica geriatrica extraospedaliera (biennale II). Art. 682. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 683. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1981 Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 237
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