Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 554/1987

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

Pubblicato: 19/01/1988 In vigore dal: 17/12/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1987, n. 554

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 554/1987 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1987, n. 554 ## Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Nel primo periodo del terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , sono soppresse le parole: "terzo comma del" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione , comma quinto , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il testo dell' art. 107 del D.P.R. n. 670/1972 è il seguente: "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Nota all'art. 1: Il testo vigente dell' art. 1 del D.P.R. n. 426/1984 è il seguente: "Art. 1. - Il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'art. 90 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , ha sede a Trento. La sua circoscrizione comprende la provincia di Trento. Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale. Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al successivo art. 2, sono designati dal consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati. Gli stessi non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell' art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186 . Per il periodo di durata in carica ai predetti due magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali. Il collegio giudicante è composto del presidente e di due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi del precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato di carriera. Per l'assolvimento delle funzioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186 , sono aumentati di tre unità nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale".

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