Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 534/1970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.

Pubblicato: 27/07/1970 In vigore dal: 01/06/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1970, n. 534

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 534/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1970, n. 534 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 146 a 151 relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni; gli articoli da 184 a 187 relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni Art. 1 Art. 146. - La scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Art. 147. - La scuola ha sede presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 148. - La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi dieci specializzandi per ciascun anno di corso (totale: trenta iscritti). Art. 149. - È fatto obbligo all'allievo di frequentare le lezioni ed un periodo di internato di almeno sei mesi per ciascun anno. Art. 150. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Insegnamenti fondamentali: 1) Medicina legale generale; 2) Elementi di diritto pubblico e privato; 3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale; 4) Traumatologia medico-legale; 5) Semeiotica medico-legale. 2° Anno: Insegnamenti fondamentali: 1) Medicina legale penalistica; 2) Deontologia medica; 3) Neuropsichiatria medico-legale; 4) Elementi di medicina criminologica e medicina penitenziaria; 5) Indagini di sopraluogo; 6) Identificazione personale. 3° Anno: Insegnamenti fondamentali: 1) Medicina legale civilistica e canonistica; 2) Tossicologia medico-legale; 3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense; 4) Ostetricia e ginecologia forensi; 5) Elementi di legislazione del lavoro; 6) Elementi di medicina del lavoro; 7) Medicina delle assicurazioni; 8) Medicina legale militare e pensionistica civile. Art. 151. - Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento. Chi non ha superato tutti gli esami dell'anno frequentato non può essere iscritto all'anno successivo. Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria Art. 184. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'università e conferisce il diploma di specialista in gerontologia e geriatria. Art. 185. - Alla scuola, che ha la durata di tre anni, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero massimo complessivo di trentadue specializzandi. L'ammissione è per esame. Art. 186. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1° Anno: 1) Biologia della senescenza (annuale); 2) Fisiopatologia della senescenza (biennale I); 3) Semeiologia della senescenza (biennale I); 4) Anatomia patologica (biennale); 5) Farmacologia e farmacoterapia (annuale). 2° Anno: 1) Fisiopatologia della senescenza (biennale II); 2) Semeiologia della senescenza (biennale II); 3) Anatomia patologica (biennale II); 4) Clinica geriatrica e terapia (biennale I); 5) Chirurgia geriatrica (annuale); 6) Radiologia e radioterapia (annuale); 7) Neurologia (annuale). 3° Anno: 1) Clinica geriatrica e terapia (biennale II); 2) Tecniche di riabilitazione (annuale); 3) Psichiatria (annuale); 4) Medicina sociale (annuale). Nel terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali. Art. 187. - L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi: gli insegnamenti biennali importano un unico esame alla fine del corso. Gli allievi del primo e del secondo anno, per essere ammessi, rispettivamente al secondo ed al terzo anno, debbono aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi e devono aver superato tutti i relativi esami. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 174. - IZZI

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