Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 521/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. 521
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 521/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. 521
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 , e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 74, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che il primo e secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le lauree in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche, in chimica e in matematica. La durata del corso degli studi è di anni quattro per le lauree in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche, in matematica e di cinque anni per la laurea in chimica". Dopo l'art. 82, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in scienze geologiche. LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE Art. 83. - Gli insegnamenti per il corso di laurea in scienze geologiche sono i seguenti: Fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica sperimentale (biennale); 3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 4) Mineralogia; 5) Geologia; 6) Geologia applicata; 7) Paleontologia; 8) Geografia; 9) Geografia fisica; 10) Topografia e cartografia; 11) Fisica terrestre; 12) Petrografia. Complementari: 1) Analisi mineralogica; 2) Geochimica; 3) Geofisica applicata; 4) Geologia degli idrocarburi; 5) Geologia marina; 6) Geologia stratigrafica; 7) Geologia strutturale; 8) Geomorfologia; 9) Giacimenti minerari; 10) Idrogeologia; 11) Interpretazione aereofotogeologica; 12) Micropaleontologia; 13) Petrografia del sedimentario; 14) Prospezione geochimica; 15) Rilevamento geologico; 16) Sedimentologia; 17) Statistica metodologica; 18) Vulcanologia; 19) Igiene; 20) Paleobotanica. L'insegnamento della fisica sperimentale comporta due distinti esami, uno alla fine di ciascun anno di corso. Art. 84. - Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare di norma per due anni, come interno, uno degli istituti della facoltà, nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea. Art. 85. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami degli insegnamenti fondamentali, e di almeno quattro complementari. L'esame di laurea comprende: a) la discussione della tesi; b) la discussione di una tesina scelta dalla Commissione fra le due presentate. Art. 86. - Per l'iscrizione di coloro che provengono da altro corso di laurea, il consiglio di facoltà deciderà sull'albo di iscrizione e sulla convalida delle frequenze e degli esami. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 67. - SCIARRETTA
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