Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 513/1960
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 513
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 513/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 513
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 , modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 109. - Agli insegnamenti del primo anno di corso della Scuola di specializzazione in Idrologia, crenologia e climatoterapia è aggiunto quello di "Idrologia sperimentale". Art. 123, relativo alla Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali è modificato nel senso che il numero degli allievi che possono essere iscritti alla Scuola è limitato a quindici anzichè a dieci. Dopo l'art. 143, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica. Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica Art. 144. - È istituita la Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica. Art. 145. - Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. Art. 146. - L'iscrizione alla Scuola è limitata per ogni anno accademico a n. 20 allievi. Art. 147. La Scuola ha la durata di due anni. Art. 148. - Le materie di insegnamento sono: 1° anno. 1) L'igiene e la medicina scolastica come parte essenziale dell'igiene pubblica e della medicina preventiva (biennale); 2) Edilizia scolastica; 3) Fisio-patologia dello sviluppo (biennale) 4) Malattie infettive con speciale riguardo alla diagnosi e profilassi (biennale); 5) Propaganda igienica ed educazione sanitaria nelle scuole; 6) Psicologia dell'età scolare ed elementi di pedagogia; 7) Colonie climatiche e loro organizzazione; 8) Igiene pedagogica. 2° anno: 1) L'igiene e la medicina scolastica come parte essenziale dell'igiene pubblica e della medicina preventiva (biennale); 2) Fisio-patologia dello sviluppo (biennale); 3) Malattie infettive con speciale riguardo alla diagnosi e profilassi (biennale); 4) Cartella medica-scolastica; 5) Scuole speciali; 6) Neuropsichiatria dell'età scolare; 7) Rieducazione dell'apparato motorio; 8) Nozioni di clinica oculistica; 9) Nozioni di otorinolaringoiatria; 10) Nozioni di odontoiatria e ortodonzia; 11) Nozioni di cardiologia; 12) Nozioni di ortopedia; 13) Nozioni di dermatologia; 14) Chirurgia d'urgenza; 15) Nozioni di educazione fisica. Art. 149. - La direzione della Scuola sarà tenuta alternativamente per un biennio dal direttore della Clinica pediatrica e per il biennio successivo dal titolare della Cattedra di igiene. Art. 150. - La frequenza alle lezioni ed ai tirocini è obbligatoria: i tirocini pratici si svolgeranno presso i servizi di vigilanza medico-scolastica dell'Ufficio di igiene del comune di Parma. Art. 151. - Alla fine di ciascun anno gli allievi che abbiano ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono iscritti al secondo anno, per accedere all'esame di diploma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1960 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1960 Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 19. - VILLA
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