Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 51/1993

Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza.

Pubblicato: 05/03/1993 In vigore dal: 30/01/1993 Documento ufficiale

Quali interventi di emergenza sono soggetti al sistema di ispezioni disciplinato dal DPR 51/1993 e chi ha il potere di disporre le verifiche?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 51/1993 istituisce un sistema di ispezioni e verifiche sugli atti e le procedure amministrative relativi agli interventi di emergenza. Si applica a tutti gli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (secondo la legge 225/1992), agli interventi disposti mediante ordinanze per evitare situazioni di pericolo o danni a persone e cose, nonché a qualsiasi intervento di emergenza finanziato con oneri a carico dello Stato. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è l'autorità competente a disporre le ispezioni, potendo estenderle anche ad interventi attuati da pubbliche autorità in occasione di emergenze. Questo sistema di controllo è stato introdotto per garantire la corretta gestione amministrativa e procedurale durante le situazioni di crisi, quando normalmente si ricorre a procedure accelerate e derogatorie. Per i professionisti che operano nel settore della protezione civile e della gestione delle emergenze, è fondamentale conoscere questi obblighi di trasparenza e documentazione, poiché le ispezioni possono riguardare sia gli atti amministrativi che le procedure operative messe in atto durante le fasi di emergenza.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1993, n. 51

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 51/1993 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1993, n. 51 ## Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' art. 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , recante istituzione del Servizio nazionale di protezione civile, che dispone l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina di un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere in attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all' art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ; agli interventi disposti da ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 ; nonchè agli interventi diretti al superamento dell'emergenza comunque effettuati con oneri a carico dello Stato. 2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre ispezioni in applicazione del presente regolamento su ogni intervento attuato da pubbliche autorità in occasione di emergenze. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo dell' art. 20 della legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile: "Art. 20 (Disciplina delle ispezioni). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottato a norma dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si trascrive il testo dei commi 1 e 3 della legge n. 225/1992 , già citata: "1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. (Omissis). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione".

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Il DPR 51/1993 disciplina le ispezioni sugli interventi di emergenza, stato di emergenza, ordinanze di protezione civile e verifiche amministrative. Professionisti della protezione civile, responsabili di enti pubblici e consulenti amministrativi devono conoscere questo regolamento per garantire la conformità procedurale durante le emergenze e la corretta documentazione degli interventi finanziati dallo Stato.

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