Decreto del Presidente della Repubblica Procedimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 508/1956

Modificazioni del regolamento per l'esecuzione delle norme contenute nel capo 111 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Pubblicato: 15/06/1956 In vigore dal: 27/03/1956 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal DPR 508/1956 al regolamento di esecuzione della legge 949/1952 in materia di prestiti e mutui agricoli?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 508/1956 modifica il regolamento attuativo della legge 949/1952, che disciplina i prestiti per l'acquisto di macchine agricole e i mutui per impianti irrigui ed edifici rurali. Le modifiche riguardano principalmente due articoli: l'articolo 15 e l'articolo 18. Per quanto concerne l'articolo 15, il decreto introduce l'applicazione di interessi legali sulle somministrazioni erogate dagli Istituti di credito qualora non vengano versate alle ditte beneficiarie entro il ventesimo giorno dall'estinzione del relativo vaglia del Tesoro; tali interessi devono essere versati alla Tesoreria centrale senza trattenute. Relativamente all'articolo 18, il decreto prevede che il prestatario o mutuatario che restituisca le somme ricevute senza eseguire i lavori nei termini contrattuali, oppure che ritardi l'inizio dei lavori, è tenuto al pagamento degli interessi legali dal momento dell'incasso fino alla restituzione o all'effettivo inizio dei lavori. Queste disposizioni mirano a disciplinare i casi di ritardata erogazione dei fondi da parte degli Istituti di credito, ritardo nell'incasso da parte degli agricoltori, o procrastinazione nell'inizio dei lavori e degli acquisti.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 508

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 508/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 508 ## Modificazioni del regolamento per l'esecuzione delle norme contenute nel capo 111 della legge 25 luglio 1952, n. 949. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante norme per la concessione di prestiti per acquisto di macchine agricole e di mutui per impianti irrigui e per edifici rurali; Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317 , registrato alla Corte dei conti il 23 s. m., registro n. 59, foglio n. 5, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al predetto capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 ; Considerata l'opportunità di far luogo, in casi di ritardata erogazione di fondi da parte degli Istituti di credito a favore degli agricoltori beneficiari dei prestiti e mutui o di ritardo di questi ultimi nell'incasso dei fondi in parola od infine di procrastinato inizio dei lavori o degli acquisti da eseguire con i prestiti e mutui medesimi, all'applicazione degli interessi legali; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Gli articoli 15 e 18 del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 , approvato con decreto Presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317 , registrato alla Corte dei conti il 23 s. m., registro n. 59, foglio n. 5, sono integrati dai comma seguenti: Art. 1 Art. 15, dopo il quinto comma, aggiungere: "Le somministrazioni prelevate dagli Istituti di credito saranno fruttiferi di interessi qualora alla scadenza del ventesimo giorno dell'estinzione del relativo vaglia del Tesoro non risultino erogate alle ditte beneficiarie od alle ditte costruttrici delle macchine agricole a meno che entro lo stesso termine non ne venga curata la restituzione alla Tesoreria centrale. Detti interessi dovranno essere versati alla Tesoreria centrale senza trattenute per compensi". Art. 18, dopo il primo comma, aggiungere: "Il prestatario o il mutuatario qualora restituisca o trattenga le somme ricevute senza dare esecuzione alla quota parte dei lavori preventivati nei termini posti dai singoli contratti di prestito o mutuo, è tenuto al pagamento degli interessi legali dalla data di incasso a quella di restituzione o di procrastinato inizio dei lavori, restando a carico del prestatario o del mutuatario il compenso spettante all'Istituto di credito sulle somme medesime". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - COLOMBO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1956 Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 27. - CARLOMAGNO

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Il DPR 508/1956 è il riferimento normativo per la disciplina degli interessi legali applicabili ai prestiti e mutui agricoli secondo la legge 949/1952, interessando Istituti di credito, beneficiari agricoli e Tesoreria dello Stato. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agricolo lo consultano per questioni relative a erogazione di fondi, interessi moratori, obblighi di restituzione e termini contrattuali nei finanziamenti rurali.

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