Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 491/1979
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 491
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 491/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 491
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 176 - l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio). Gli articoli 227, 228, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 227. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è istituita una scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio). Art. 228. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha la durata di tre anni. Gli articoli 242, 243, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 242. - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso l'istituto di tisiologia e malattia dell'apparato respiratorio e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo a fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 243. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) I; patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare; patologia delle malattie dell'apparato respiratorio; fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio; semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio; microbiologia; epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio. 2° Anno: anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) II; clinica della tubercolosi (triennale) I; clinica delle malattie dell'apparato respiratorio, (triennale) I; fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; broncologia; i radiologia dell'apparato respiratorio; profilassi della tubercolosi; igiene e legislazione sociale. 3° Anno: clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) II; clinica della tubercolosi (triennale) II; chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio; terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio. 4° Anno: clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) III; clinica della tubercolosi (triennale) III. Gli insegnamenti complementari sono: immunologia clinica; cardiologia; medicina nucleare; malattie professionali dell'apparato respiratorio; terapia intensiva pneumologica. I corsi d'insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al 4° anno) e da esercitazioni pratiche nei reparti per le quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni. Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno. Alla fine del 4° anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnata dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1979 Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 108
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