Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 474/2001

Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Pubblicato: 30/01/2002 In vigore dal: 24/11/2001 Documento ufficiale

Quali soggetti possono ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova e quali sono i limiti numerici previsti dal DPR 474/2001?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 474/2001 disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova, un documento che consente la circolazione su strada di veicoli non ancora immatricolati per specifiche esigenze (collaudi, trasferimenti, sperimentazioni). L'autorizzazione è riservata a categorie ben definite: fabbriche costruttrici di veicoli e carrozzerie, loro rappresentanti e concessionari, commercianti autorizzati, officine di riparazione e trasformazione, nonché istituti universitari e enti di ricerca. Per quanto riguarda i limiti quantitativi, il numero massimo di autorizzazioni è commisurato al personale: si rilascia una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori (con contratto di agenzia di almeno 12 mesi), fino a un massimo di 100 autorizzazioni complessive; se il personale è inferiore a cinque unità, comunque una sola autorizzazione è concessa. Gli istituti universitari e enti pubblici di ricerca possono ottenere fino a 5 autorizzazioni indipendentemente dal numero di dipendenti. L'autorizzazione ha validità annuale, è personale e non cedibile, e deve essere utilizzata esclusivamente in Italia per un solo veicolo alla volta, con il titolare o un delegato a bordo del mezzo.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n. 474

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 474/2001 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n. 474 ## Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340 , allegato A, n. 6; Visti gli articoli 98 , 100 , 101 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni; Visti gli articoli 254 , 256 , 257 , 258 , 260 e 261 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; Acquisiti i pareri resi dalla IX commissione della Camera dei deputati e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Autorizzazione alla circolazione di prova 1. ((L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata, per la circolazione su strada per le esigenze previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , esclusivamente ai seguenti soggetti:)) a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonchè gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell' articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto. (( 1-bis. Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati nonchè al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, è in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati. )) (( 2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 , secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374 . Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a comprovare l'effettivo esercizio dell'attività richiesta, a norma del comma 1, per il conseguimento dell'autorizzazione e il numero di dipendenti occupati e il numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa, secondo quanto stabilito al comma 1-bis. L'autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal termine di cui al terzo periodo, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità. )) (( 2-bis. L'autorizzazione alla circolazione di prova è sempre revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata. )) (( 3. I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. )) (( 4. La titolarità dell'autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile. L'autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al comma 1-bis, munito di apposita delega, o un dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di società controllata o collegata, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione. )) 5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall' articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 474/2001 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DPR 474/2001 è il riferimento normativo per autorizzazione alla circolazione di prova, circolazione su strada di veicoli non immatricolati e collaudi di veicoli. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare i requisiti di accesso, i limiti numerici di autorizzazioni, la gestione telematica presso l'Ufficio Motorizzazione Civile e le sanzioni per uso improprio. È rilevante per aziende del settore automotive, officine, concessionari e società di trasporto veicoli.

Normative correlate

Decreto del Presidente della Repubblica 118/2026
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, co…
Decreto del Presidente della Repubblica 102/2026
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari i…
Decreto del Presidente della Repubblica 82/2026
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica …
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Decreto del Presidente della Repubblica 41/2026
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei m…
Decreto del Presidente della Repubblica 20/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente della Repubblica 12/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° feb…
Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il person…

Altre normative del 2001

Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizio… Interpello AdE 383 Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandi… Interpello AdE 88 Articolo 30, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 3… Risoluzione AdE 380 Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta in un fondo… Interpello AdE 351 Estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo … Provvedimento AdE 463 Individuazione di immobili di pregio ai sensi dell’art. 3, comma 13, del decreto-legge 25… Provvedimento AdE 351 Attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugn… Provvedimento AdE 380 Indennità di esproprio – ambito applicativo, ai fini del regime di tassazione, dell'artic… Interpello AdE 327

Altri Decreto del Presidente della Repubblica

Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig… 203/2025 Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirige… 204/2025 Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirig… 205/2025 Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque… 193/2025 Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al dec… 189/2025 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, … 176/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →