Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 474/1977

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.

Pubblicato: 04/08/1977 In vigore dal: 10/02/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. 474

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 474/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. 474 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 136 - il quarto comma relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria è abrogato. L'art. 137, relativo alla scuola in psichiatria, è integrato dal comma seguente: Le tasse, soprattasse e contributi che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue: 1° Anno Anni successivi Tassa di immatricolazione ................. 5.000 - Costo libretto iscrizione e tesserino ..... 1.500 - Tassa annuale di iscrizione ............... 100.000 100.000 Soprattassa esami profitto ................ 7.000 7.000 Contributo opere sportive assistenziali ... 1.000 1.000 Contributo di biblioteca .................. 10.000 10.000 Contributo clinica e laboratorio .......... 48.000 48.000 Prestazioni di segreteria ................. 3.000 3.000 Contributo di riscaldamento ............... 3.000 3.000 ------- ------- 178.500 172.000 L'art. 140, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è modificato nel senso che il numero degli iscritti al 1° anno è fissato in 15 per ogni indirizzo. L'art. 143, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in oculistica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è fissato in 5 per ogni anno di corso. Art. 146 - il quarto comma relativo alla scuola di specializzazione in neurologia è soppresso. Lo stesso articolo è integrato con il comma seguente: Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissati come segue: 1° Anno Anni successivi Tassa di immatricolazione ................. 5.000 - Costo libretto iscrizione e tesserino ..... 1.500 - Tassa annuale di iscrizione ............... 100.000 100.000 Soprattassa esami profitto ................ 7.000 7.000 Contributo opere sportive assistenziali ... 1.000 1.000 Contributo di biblioteca .................. 10.000 10.000 Contributo clinica e laboratorio .......... 48.000 48.000 Prestazioni di segreteria ................. 3.000 3.000 Contributo di riscaldamento ............... 3.000 3.000 ------- ------- 178.500 172.000 L'art. 147, settimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia è modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola è fissato in dieci per ogni anno di corso. L'art. 153 è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in quella di chirurgia generale. L'art. 154, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale viene integrato nel modo seguente: Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue: 1° Anno Anni successivi Tassa di immatricolazione ................. 5.000 - Costo libretto iscrizione e tesserino ..... 1.500 - Tassa annuale di iscrizione ............... 100.000 100.000 Soprattassa esami profitto ................ 7.000 7.000 Contributo opere sportive assistenziali ... 1.000 1.000 Contributo di biblioteca .................. 10.000 10.000 Contributo clinica e laboratorio .......... 48.000 48.000 Prestazioni di segreteria ................. 3.000 3.000 Contributo di riscaldamento ............... 3.000 3.000 ------- ------- 178.500 172.000 L'art. 164 è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale muta la denominazione in quella di otorinolaringoiatria. Allo stesso articolo il settimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue: 1° Anno Anni successivi Tassa di immatricolazione ................. 5.000 - Costo libretto iscrizione e tesserino ..... 1.500 - Tassa annuale di iscrizione ............... 100.000 100.000 Soprattassa esami profitto ................ 7.000 7.000 Contributo opere sportive assistenziali ... 1.000 1.000 Contributo di biblioteca .................. 10.000 10.000 Contributo clinica e laboratorio .......... 48.000 48.000 Prestazioni di segreteria ................. 3.000 3.000 Contributo di riscaldamento ............... 3.000 3.000 ------- ------- 178.500 172.000 L'art. 168, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è fissato in sei per anno di corso. L'art. 172 è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione muta la denominazione in quella di fisioterapia. Lo stesso articolo è integrato con il comma seguente: Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue: 1° Anno Anni successivi Tassa di immatricolazione ................. 5.000 - Costo libretto iscrizione e tesserino ..... 1.500 - Tassa annuale di iscrizione ............... 100.000 100.000 Soprattassa esami profitto ................ 7.000 7.000 Contributo opere assistenziali ............ 1.000 1.000 Contributo di biblioteca .................. 10.000 10.000 Contributo clinica e laboratorio .......... 48.000 48.000 Prestazioni di segreteria ................. 3.000 3.000 Contributo di riscaldamento ............... 3.000 3.000 ------- ------- 178.500 172.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1977 Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 156

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