Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 460/1968
Regolamento per la partecipazione di cittadini stranieri ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati (articolo 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62).
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. 460
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 460/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. 460
## Regolamento per la partecipazione di cittadini stranieri ai concorsi
a posti del ruolo dei professori aggregati (articolo 25 della legge
24 febbraio 1967, n. 62).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 ; Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585 ; Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 (Condizioni di partecipazione ai concorsi) Ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati, istituito con legge 25 luglio 1966, n. 585 , possono partecipare i cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) professori incaricati presso università e istituti di istruzione universitaria italiani; 2) abilitati alla libera docenza secondo l'ordinamento italiano; 3) lettori presso università e istituti di istruzione universitaria italiani; 4) ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria italiani, statali o liberi, ovvero presso università e istituzioni scientifiche straniere o internazionali; 5) studiosi che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della commissione esaminatrice di cui all' art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 585 , titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce. Possono altresì partecipare ai concorsi a posti di aggregato i cittadini stranieri e gli apolidi che svolgono la loro attività presso università e istituti di istruzione universitaria stranieri o internazionali, con qualifiche e mansioni equiparabili, nell'ordinamento italiano, a quelle di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario. L'equiparazione è dichiarata dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'insegnamento o l'attività di ricerca debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.
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