Quali sono le norme di attuazione italiana del regolamento comunitario sulle norme commerciali dell'olio di oliva e come si organizza il sistema di controllo?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 458/1999 è il decreto che attua in Italia il regolamento comunitario (CE) n. 2815/98 sulla commercializzazione dell'olio di oliva, applicabile dal 1° aprile 1999 al 31 ottobre 2001. Si rivolge alle imprese di condizionamento degli oli extra vergini e vergini di oliva riconosciute dalle regioni e dalle province autonome, stabilendo un sistema coordinato di controlli e identificazione. Il decreto prevede che ogni impresa riceva un codice di identificazione alfanumerica che include la sigla della provincia dove sono ubicati gli impianti di condizionamento, facilitando il tracciamento e il controllo delle attività. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con il supporto di Agecontrol, è responsabile dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, mentre le regioni devono comunicare i provvedimenti di riconoscimento delle imprese entro trenta giorni. Aspetto rilevante: la Corte Costituzionale ha successivamente annullato l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, alle Province autonome di Trento e Bolzano, riconoscendo loro una competenza esclusiva in materia.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n. 458
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 458/1999
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n. 458
## Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n.
2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 , relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , concernente il trasferimento alle regioni di funzioni, compiti e risorse finanziarie in materia di agricoltura; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , come modificato dall' articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 ; Ritenuta la necessità di emanare disposizioni dicoordinamento delle attività di controllo e di attuazione del suddetto regolamento (CE) n. 2815/98 , applicabile a partire dal 1 aprile 1999 e fino al 31 ottobre 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 5 agosto 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, per la funzionepubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Coordinamento 1. Ai fini del coordinamento delle attività di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalleregioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 , il codice di identificazione alfanumerica di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento comunitario comprende anche la sigla della provincia nel cuiterritorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento degli oli extra vergini e vergini di oliva. 2. I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al presente articolo devono essere comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i successivi trenta giorni. 3. Ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 , provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche dell'Agecontrol. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 22 novembre 2001, n. 371 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/2001, n. 46), "Dichiara che non spetta allo Stato adottare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l' art. 1, comma 3, del d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva) e conseguentemente annulla l'art. 1, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 458 del 1999 , nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano".
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Il DPR 458/1999 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'olio di oliva e deve comprendere il sistema di controllo commerciale, l'identificazione delle imprese di condizionamento e la tracciabilità dei prodotti. Aziende agricole, commercialisti e consulenti agroalimentari lo consultano per questioni di riconoscimento aziendale, codici identificativi, competenze regionali e obblighi di comunicazione al Ministero.
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