Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 446/1980
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1980, n. 446
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 446/1980
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1980, n. 446
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento , procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Lo statuto dell'Università di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 450, 451 e 452, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 450. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e complessivamente di ventisette iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 451. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia e istologia normale della cute; 2) fisiologia della cute e degli annessi; 3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) microbiologia e parassitologia applicate; 5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina; 6) semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) patologia delle malattie cutanee; 2) patologia delle infezioni veneree; 3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica; 4) immunopatologia cutanea; 5) dermatologia allergologica e professionale; 6) angiologia; 7) sessuologia. 3° Anno: 1) clinica delle malattie cutanee; 2) clinica delle infezioni veneree; 3) dermatologia pediatrica; 4) farmacologia e terapia; 5) fisioterapia dermatologica; 6) cosmetologia; 7) chirurgia plastica riparatrice; 8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 452. - Il corso di lezioni deve essere impartite mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazione pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto sono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.
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