Quali sono le definizioni fondamentali di documento amministrativo e documento informatico secondo il DPR 445/2000?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 445/2000 è il testo unico che disciplina la documentazione amministrativa italiana e rappresenta il riferimento normativo principale per la gestione dei documenti nella pubblica amministrazione. Il decreto definisce il "documento amministrativo" come qualsiasi rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni utilizzati per l'attività amministrativa, mentre il "documento informatico" è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Queste definizioni si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche e ai gestori di servizi pubblici che devono gestire, protocollare e conservare la documentazione secondo le modalità previste dal decreto. Il decreto riguarda anche i cittadini e le imprese che interagiscono con la pubblica amministrazione, poiché disciplina come devono essere formati, sottoscritti e trasmessi i documenti, incluse le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. In pratica, il DPR 445/2000 stabilisce gli standard per la gestione documentale, la firma digitale, l'autenticazione e la legalizzazione, garantendo la validità legale dei documenti amministrativi e informatici nel rapporto tra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 445/2000
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
## Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa. (Testo A).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 , come modificato dall' articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340 ; Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 ; Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa ; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000; Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espresso nella riunione del 14 settembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli alti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; EMANA il seguente decreto: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 1 (Definizioni). 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico; b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare; d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare; e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età; f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche; g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f); h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico; i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonchè dell'autenticità della firma stessa; m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato; n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43; p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71; q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati; r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti; s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso; t) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; u) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; v) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; z) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; aa) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; bb) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; cc) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; dd) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; ee) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; ff) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; gg) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; hh) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; ii) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; ll) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; mm) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; nn) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ; oo) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) .
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Il DPR 445/2000 è il riferimento principale per la gestione della documentazione amministrativa, documento informatico, firma digitale e dichiarazioni sostitutive. Professionisti e aziende lo consultano per comprendere protocollo, segnatura di protocollo, autenticazione di sottoscrizione e legalizzazione di firma nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il decreto disciplina anche la gestione informatica dei documenti, i sistemi di classificazione d'archivio e le modalità di trasmissione della documentazione amministrativa.
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