Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Pallavicini Guglielmo di Armando, Misciatelli Maria - Carolina fu Mario e Societa' Anonima Marmorelle, in comune di Cerveteri (Roma).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4379
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 4379/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4379
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di
proprieta' di Pallavicini Guglielmo di Armando, Misciatelli Maria -
Carolina fu Mario e Societa' Anonima Marmorelle, in comune di
Cerveteri (Roma).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallavicini Guglielmo di Armando, Misciattelli Maria-Carolina fu Mario e Società Anonima Marmorelle per i terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma); Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per la esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all' articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata, a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallavicini Guglielmo di Armando, Misciattelli Maria-Carolina, fu Mario e Società Anonima Marmorelle, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma), per una superficie di ettari 848.56.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 marzo 1962, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 17/03/1962, n. 72), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del D.P.R. del 28 dicembre 1952, n. 4379 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della signora Maria Carolina Misciattelli è stato determinato in superficie superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949."
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