Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' delle modalita' di custodia, spiegamento, trasporto e riparazione e rinnovazione di essa.
Quali sono le caratteristiche e le modalità di gestione della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria secondo il DPR 435/1993?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 435/1993 è un regolamento che disciplina gli aspetti formali e organizzativi della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, un corpo dello Stato italiano preposto alla custodia e al controllo negli istituti penitenziari. Il decreto si applica al Corpo di polizia penitenziaria e riguarda direttamente l'amministrazione penitenziaria, i vertici del corpo e il personale responsabile della custodia e della gestione dei simboli istituzionali. In pratica, il regolamento stabilisce come deve essere caratterizzata la bandiera del corpo (dimensioni, colori, stemmi), come deve essere custodita presso gli uffici di comando, in quali occasioni deve essere esposta durante cerimonie ufficiali, e come deve essere trasportata, riparata e rinnovata nel tempo. Aspetti rilevanti riguardano la corretta conservazione del simbolo istituzionale, le procedure di spiegamento in occasioni formali e il protocollo di manutenzione, elementi che garantiscono il decoro e il rispetto dovuto ai simboli dello Stato.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1993, n. 435
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 435/1993
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1993, n. 435
## Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della
bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' delle modalita'
di custodia, spiegamento, trasporto e riparazione e rinnovazione di
essa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 , ed in particolare il comma 1 dell'art. 7; Visto l' art. 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 ; Visto il regolamento sul servizio territoriale e di presidio, approvato con decreto del Ministro della difesa in data 19 maggio 1973; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Classificazione 1. Il Corpo di polizia penitenziaria è dotato della bandiera. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 7 della legge n. 395/1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) prevede che: "Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sono stabilite le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria". - L' art. 23 del D.Lgs. n. 508/1945 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri) è così formulato: "Art. 23. - Il Corpo degli agenti di custodia ha la bandiera nazionale. Essa viene custodita nell'ufficio del maggiore comandante il Corpo per essere usata nelle cerimonie ufficiali". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il DPR 435/1993 è il riferimento normativo per la disciplina della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, materia che coinvolge ordinamento amministrativo, simboli dello Stato, custodia e gestione di beni pubblici. Amministratori penitenziari e responsabili di strutture carcerarie lo consultano per protocolli ceremoniali, conservazione di beni demaniali e conformità alle disposizioni sulla rappresentanza istituzionale.
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