Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 433/1970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.

Pubblicato: 08/07/1970 In vigore dal: 12/05/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 433

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 433/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 433 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 120 a 125 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia e terapia fisica, che muta denominazione in quella di radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 1 Art. 120. - La scuola di specializzazione in radiologia conferisce due diplomi: a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, che viene conseguito dopo quattro anni di corso; b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica e che viene conseguito dopo tre anni di corso. Art. 121. - La scuola ha sede presso l'istituto di radiologia dell'università. Art. 122. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 123. - Il numero dei posti disponibili per ogni anno, è il seguente: a) Diploma di radiologia (della durata di anni 4): 1° anno n. 8 specializzandi; 2° anno n. 8 specializzandi; 3° anno n. 8 specializzandi; 4° anno n. 15 specializzandi; Totale n. 39. b) Diploma in radiologia diagnostica (della durata di anni 3): 1° anno n. 7 specializzandi; 2° anno n. 7 specializzandi; 3° anno n. 7 specializzandi; Totale n. 21. Totale generale n. 60. Art. 124. - Le materie di insegnamento per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia sono le seguenti: a) 1° Anno: 1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; 2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; 3) Anatomia radiologica normale; 4) Fisiologia radiologica; 5) Tecnica radiologica generale; 6) Semeiotica radiologica generale; 7) Fondamenti di radiobiologia; 8) Nozioni di statistica matematica. 2° Anno: 1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi; 2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; 3) Fondamenti di radioterapia; 4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione; 5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica; Dimostrazioni cliniche di radioterapia. 3° Anno: 1) Diagnostica radiologica differenziale; 2) Dimostrazioni di casistica roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico; 3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica; 4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia; 5) Radioterapia con altre energie; 6) Elementi di medicina nucleare. 4° Anno: 1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica; 2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna; 3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica); 4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. b) Le materie di insegnamento per conseguire il diploma di specialista in radiologia diagnostica, sono le seguenti: 1° Anno: 1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; 2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; 3) Anatomia radiologica normale; 4) Fisiologia radiologica; 5) Tecnica radiologica generale; 6) Semeiotica radiologica generale; 7) Fondamenti di radiobiologia; 8) Nozioni di statistica matematica. 2° Anno: 1) Metodica di esplorazione dei vari organi e apparati; 2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; 3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione; 4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica. 3° Anno: 1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica; 2) Radiodiagnostica clinica; 3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. Art. 125. - L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo anno, deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza ai corsi del primo anno e deve aver superato gli esami delle materie fondamentali del primo anno. L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del secondo e deve aver superato gli esami delle materie fondamentali del secondo anno. L'allievo del terzo anno, per essere ammesso al quarto, deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del terzo anno e deve aver superato gli esami delle materie del terzo anno. Dopo l'art. 194 sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Clinica dermosifilopatica" e in "Puericoltura". Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica Art. 195. - La scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica conferisce il diploma di specialistica in dermosifilopatica. Art. 196. - Alla scuola, che ha sede presso la clinica dermosifilopatica dell'università, possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 197. - La scuola ha la durata di anni tre e vi sono sei posti disponibili per ciascun anno per un totale di numero diciotto posti. Art. 198. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1° Anno: Anatomia e istologia normale della cute; Fisiologia della cute e degli annessi cutanei; Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; Microbiologia e parassitologia applicata; Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata; Semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: Patologia delle malattie cutanee; Patologia delle infezioni sessuali; Anatomia e istologia patologica della cute; Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali; Angiologia; Sessuologia. 3° Anno: Clinica delle malattie cutanee; Clinica delle infezioni sessuali; Farmacologia e terapia medicamentosa; Fisioterapia dermatologica; Cosmetologia; Chirurgia plastica riparatrice; Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 199. - Gli esami di profitto verranno sostenuti dagli specializzandi per gruppi di materie. L'allievo del 1° anno per essere ammesso al 2° anno deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del primo anno e superato i relativi esami. L'allievo del 2° anno per essere ammesso al 3° anno deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 2° anno e deve avere superato i relativi esami. Alla fine del 3° anno l'allievo, oltre a sostenere gli esami dei corsi relativi, dovrà, per il conseguimento del diploma di specialista, presentare un dissertazione scritta che dovrà discutere. Scuola di specializzazione in puericultura Art. 200. - La scuola di specializzazione in puericultura ha la durata di tre anni e si propone di conferire la preparazione teorico-pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia. Le norme per le iscrizioni, gli esami, le tasse ed ogni altra disposizione amministrativa, sono quelle previste dal presente statuto per le scuole di specializzazione dell'università. Art. 201. - Alla scuola possono essere ammessi non più di tre allievi per ciascun anno, per un totale complessivo di nove allievi. Art. 202. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Peculiarità anatomo-fisiologiche della età evolutiva; Elementi di genetica medica e di eugenetica; Elementi di puericultura perinatale; Auxologia; Alimentazione e dietetica dell'età infantile; Elementi di semeiotica infantile. 2° Anno: Psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva; Igiene ed assistenza dell'età evolutiva; Profilassi delle malattie infettive nell'infanzia; Elementi di medicina scolastica; Legislazione ed assistenza sociale all'infanzia. 3° Anno: Tirocinio pratico presso l'istituto dove la scuola ha sede od altra istituzione ed enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico. Durante l'anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura. Art. 203. - Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facoltà. Alla fine di ognuno dei due primi anni, gli iscritti dovranno sostenere l'esame sulle materie di insegnamento. L'allievo del 1° anno per essere ammesso al 2° deve aver superato tutti gli esami del 1° anno; l'allievo del 2° anno per essere ammesso al 3° deve aver superato tutti gli esami del 2° anno, mentre al termine del 3° anno egli sosterrà un esame pratico, unitamente all'esame di diploma che sarà valido a tutti gli effetti di legge. Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere accordate secondo le norme generali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 89. - CARUSO

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 433/1970 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decreto del Presidente della Repubblica 118/2026
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, co…
Decreto del Presidente della Repubblica 102/2026
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari i…
Decreto del Presidente della Repubblica 82/2026
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica …
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Decreto del Presidente della Repubblica 41/2026
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei m…
Decreto del Presidente della Repubblica 20/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente della Repubblica 12/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° feb…
Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il person…

Altre normative del 1970

Esecuzione della convenzione europea nel campo della informazione sul diritto straniero, … Decreto del Presidente della Repubblica 1510 Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1487, relativ… Decreto del Presidente della Repubblica 1509 Istituzione di un istituto tecnico nautico statale a La Maddalena. Decreto del Presidente della Repubblica 1506 Istituzione degli istituti tecnici aeronautici di Catania, Forli' e Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1508 Istituzione degli istituti tecnici agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri. Decreto del Presidente della Repubblica 1507 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litora… Legge 1505 Soppressione dell'istituto tecnico femminile "A. Saffi", di Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1504 Trasferimento alla Regione autonoma della Sicilia delle acque pubbliche esistenti nel ter… Decreto del Presidente della Repubblica 1503

Altri Decreto del Presidente della Repubblica

Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig… 203/2025 Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirige… 204/2025 Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirig… 205/2025 Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque… 193/2025 Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al dec… 189/2025 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, … 176/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →