Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 426/1979

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Pubblicato: 07/09/1979 In vigore dal: 04/06/1979 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 426

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 426/1979 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 426 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio). Scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) Art. 1 Art. 187. - La scuola ha sede presso la semeiotica medica dell'Università di Messina ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Art. 188. - Titolo necessario per l'ammissione alla specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) è la laurea in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 189. - La scuola ha la durata di tre anni, il numero complessivo degli iscritti non può essere superiore a quindici. Art. 190. - L'ammissione alla scuola di specializzazione avviene per titoli ed esami (prova scritta), assegnando il 60% del punteggio per la prova scritta, il 40% ai titoli. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 191. - Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi devono aver sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il 1° anno e così per il passaggio dal 2° al 3°. Art. 192. - La frequenza è obbligatoria. Art. 193. - Alla fine del triennio gli specializzandi che hanno superato tutte le materie preparano una tesi riguardante argomenti che concernano la materia di insegnamento e conseguono il diploma con esame finale collegiale sostenuto di fronte ad una apposita commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da altri quattro docenti della scuola stessa. Il diploma ha per titolo "Specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)". Art. 194. - La scuola è disciplinata inoltre dalle norme generali stabilite per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia. Art. 195. - Il piano degli studi della scuola di specializzazione di ematologia generale prevede le seguenti materie di insegnamento: 1° Anno: 1) morfologia normale e patologica del sangue; 2) biochimica ematologica; 3) anatomia ed istologia normale e patologica degli organi emopoietici; 4) fisiopatologia del sangue (1° corso); 5) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (1° corso); 6) tecnica di laboratorio (1° corso). 2° Anno: 1) fisiopatologia del sangue (2° corso); 2) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (2° corso); 3) clinica delle emopatie (1° corso); 4) tecnica di laboratorio (2° corso); 5) immunoepatologia e genetica ematologica. 3° Anno: 1) clinica delle emopatie (2° corso); 2) terapia sistematica; 3) terapia trasfusionale; 4) radiobiologia; 5) radiodiagnostica e radioterapia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979 Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 92

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