Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 420/1985

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente l'approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Pubblicato: 20/08/1985 In vigore dal: 25/06/1985 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1985, n. 420

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 420/1985 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1985, n. 420 ## Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente l'approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , concernente l'approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzione di polizia; Ritenuto di dover modificare l' art. 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , che stabilisce i requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1985; Sulla proposta del Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto: Il capoverso del n. 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , è così modificato: "L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonchè per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, non può superare i seguenti limiti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 giugno 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1985 Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 32 NOTE Il testo vigente dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , a seguito della modifica introdotta dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 1. (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi). - I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario nonchè i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia sono i seguenti: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1.58 per le donne; 3) normalità del senso cromatico e luminoso; 4) acutezza visiva: per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, non inferiore a 12 decimi complessivi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno; per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonchè per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio. L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonchè per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, non può superare i seguenti limiti: miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio; 5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio; 6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori: è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori: gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi".

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