Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente l'approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1985, n. 420
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 420/1985
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1985, n. 420
## Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 904, concernente l'approvazione del regolamento sui
requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in
possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , concernente l'approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzione di polizia; Ritenuto di dover modificare l' art. 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , che stabilisce i requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1985; Sulla proposta del Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto: Il capoverso del n. 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , è così modificato: "L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonchè per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, non può superare i seguenti limiti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 giugno 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1985 Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 32 NOTE Il testo vigente dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , a seguito della modifica introdotta dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 1. (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi). - I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario nonchè i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia sono i seguenti: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1.58 per le donne; 3) normalità del senso cromatico e luminoso; 4) acutezza visiva: per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, non inferiore a 12 decimi complessivi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno; per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonchè per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio. L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonchè per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, non può superare i seguenti limiti: miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio; 5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio; 6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori: è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori: gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi".
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