Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma, tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Luciani Maria Luigia di Archimede, maritata Zippel, in comune di Roccastrada (Grosseto).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3959
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3959/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3959
## Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente per la colonizzazione della Maremma, tosco-laziale e del
territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Luciani Maria
Luigia di Archimede, maritata Zippel, in comune di Roccastrada
(Grosseto).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952 n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luciani Maria Luigia di Archimede, maritata Zippel, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto); Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell' articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luciani Maria Luigia di Archimede, maritata Zippel, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 15.83.69, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato ai presente decreto.
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