Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 393/1963

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila.

Pubblicato: 04/04/1963 In vigore dal: 23/01/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 393

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 393/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 393 ## Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'istituto universitario di magistero dell'Aquila approvato con ( decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione su approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 107 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e, successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate e dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta, del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'istituto Universitario di magistero dell'Aquila, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso: L'art. 1 è modificato nel senso che all'elenco delle lauree rilasciate dall'Istituto universitario di magistero dell'Aquila è aggiunta la laurea in Lingue e letterature e straniere. Dopo l'art. 15 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 1 Art. 16. Corso di laurea in Lingue straniere Durata del corso: anni 4 Titoli di ammissione di abilitazione magistrale o licenza a norma dell' art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130 , dalla Scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda", o dalla Scuola, civica "Alessandro Manzoni" di Milano, o dall'Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94 o del Liceo femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia, o dal Liceo linguistico, "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo, e concorso. Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana, (biennale.) 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Lingua e letteratura francese 4) Lingua e letteratura tedesca 5) Lingua e letteratura inglese; 6) Lingua e lettera spagnola; 7) Filologia romanza; 8) Filologia germanica; 9) Storia (biennale) 10) Geografia. Insegnamenti complementari; 1) Storia della filosofia; 2) Filosofia; 3) Pedagogia; 4) Storia del Risorgimento: 5) Storia dell'arte medioevale e moderna; 6) Storia della grammatica e della lingua italiana 7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 8) Psicologia; 9) Lingua e letteratura greca; 10) Psicologia dell'età evolutiva 11) Igiene; 12) Storia della letteratura moderna contemporanea: 13) Lingua e letteratura portoghese. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo. Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere, egli può inoltre scegliere, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari: Nel corso di "Storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di tradizione latina ed una di cultura, genera le nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Possono sostenere la prova scritta di traduzione latina soltanto gli studenti iscritti al terzo e quarto anno e la prova scritta di cultura generale della lingua straniera scelta, soltanto gli iscritti al quarto anno. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 64 - VILLA

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