Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Bedarida Umberto e Guido di David e Delfino Rosaria fu Antonio, maritata Bedarida, in comune di Massa Marittima (Grosseto).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3923
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3923/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3923
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di
proprieta' di Bedarida Umberto e Guido di David e Delfino Rosaria fu
Antonio, maritata Bedarida, in comune di Massa Marittima (Grosseto).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 233; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bedarida Umberto e Guido di David e Delfino Rosaria fu Antonio maritata Bedarida, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto); Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Badarida Umberto e Guido di David e Delfino Rosaria fu Antonio maritata Bedarida, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 133.08.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 3923/1952 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.