Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3916
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3916/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3916
## Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del
territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Aloisi de Larderel
Folco fu Pompeo, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 18 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa); Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell' articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto dal presente decreto; Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell' articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 182.39.26, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
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