Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche.

Pubblicato: 23/10/1997 In vigore dal: 08/09/1997 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del DPR 357/1997 e quali sono gli ambiti di applicazione del regolamento?

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Il DPR 357/1997 è il regolamento italiano che attua la direttiva europea 92/43/CEE, nota come direttiva "Habitat". Si applica a livello nazionale per disciplinare le procedure di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario. Il regolamento riguarda tutte le amministrazioni pubbliche, gli enti gestori di aree protette, i proprietari di terreni e chiunque svolga attività che possono incidere su habitat e specie protette. In pratica, il decreto stabilisce le procedure per identificare, proteggere e gestire le zone speciali di conservazione e i siti di importanza comunitaria, garantendo il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente. Il regolamento tiene conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali, cercando di bilanciare la tutela ambientale con le attività umane, e attribuisce competenze specifiche al Ministero dell'ambiente, al Corpo forestale dello Stato e alle regioni, con particolare attenzione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 357/1997 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 ## Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377 , recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86 , relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 , recante legge quadro sulle aree protette; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 , recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Visto l' articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996 , recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell' articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale; Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti; Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all' articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , ed all' articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall' articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , istitutiva del medesimo Ministero; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento. 2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonchè delle particolarità regionali e locali. 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (( 4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento. ))

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