Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 339/1967

Modificazioni del capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni.

Pubblicato: 06/06/1967 In vigore dal: 04/01/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1967, n. 339

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 339/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1967, n. 339 ## Modificazioni del capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , sull'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica; Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , che approva il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro); Visto l' art. 2 del regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849 , che sopprime il capo IV, contenente gli articoli da 50 a 53 del predetto regolamento; Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288 , che istituisce il servizio dei vaglia postali a taglio fisso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366 , che determina i tagli dei predetti vaglia postali e le relative tasse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1957, n. 858 , che integra il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) con le norme inerenti ai vaglia postali a taglio fisso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , concernente nuove tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966, n. 1365 , che apporta modificazioni ai tagli dei ripetuti vaglia postali e alle relative tasse; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente. CAPO IV Vaglia a taglio fisso Art. 50. - I vaglia a taglio fisso sono stampati su carta filigranata a cura del Provveditorato generale dello Stato e sono riuniti in fascicoli di dieci vaglia. I tagli sono da L. 1000, da L. 5000, da L. 10.000, da L. 20.000 e da L. 50.000. Su ciascun vaglia è impresso a stampa l'importo della tassa. In caso di variazione di tariffa, la tassa può essere completata con francobolli fino a quando non si sarà provveduto all'emissione di nuovi moduli. Art. 51. - L'ufficio, dopo aver introitato l'importo dei vaglia e della relativa tassa, convalida il titolo e la ricevuta in conformità delle istruzioni ministeriali e li consegna al richiedente dopo aver apposto sul titolo l'indicazione del beneficiario che può essere lo stesso mittente. Se il beneficiario è persona diversa dal mittente, questi all'atto dell'emissione ha la facoltà di chiedere che il vaglia sia spedito al beneficiario a cura dell'ufficio e senza spese a suo carico. È vietato annullare i vaglia a taglio fisso dopo che siano stati emessi. Il mittente che non sia anche beneficiario può rientrare in possesso della somma versata, esclusa la tassa, in uno dei seguenti modi: chiedendone il pagamento all'ufficio di emissione e quietanzando il titolo in qualità di mittente; con la procedura del rimborso prevista dagli articoli 56 e 57, in caso di avvenuta scadenza del vaglia. Art. 52. - La proprietà dei vaglia a taglio fisso non è trasferibile nè mediante girata nè per atto di cessione. I vaglia sono pagati al beneficiario da qualsiasi ufficio postale. Il beneficiario può delegare per l'incasso persona da lui espressamente indicata a tergo del vaglia. Il delegato all'incasso deve essere personalmente conosciuto dall'ufficio pagatore, altrimenti la delega è considerata valida a condizione che la firma del delegante sia conosciuta dall'ufficio pagatore ovvero sia autenticata da notaio e che il delegato si faccia riconoscere con le modalità previste dall'art. 9. I vaglia a taglio fisso possono essere pagati anche dagli Istituti di credito senza necessità di delega. Detti Istituti appongono sui titoli quietanzati il proprio timbro a calendario e li presentano per il rimborso, descritti su apposita distinta. Art. 53. - Le disposizioni concernenti i vaglia interni ordinari, per quanto non diversamente disposto dal presente capo, si applicano anche ai vaglia a taglio fisso.

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