Regolamento concernente scambio di note tra Italia ed Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, con allegati, effettuato a Roma l'11 settembre 1996.
Quali sono gli effetti del DPR 336/1997 sul riconoscimento reciproco dei titoli accademici tra Italia e Austria?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 336/1997 ratifica e dà esecuzione a uno scambio di note diplomatiche tra il Governo italiano e quello austriaco, sottoscritto a Roma l'11 settembre 1996, finalizzato al riconoscimento reciproco dei gradi e titoli accademici tra i due Paesi. Il decreto si applica a studenti, laureati e professionisti che intendono far riconoscere i propri titoli di studio conseguiti in Italia in Austria e viceversa, facilitando la mobilità accademica e professionale tra i due Stati. In pratica, il decreto conferisce piena validità legale all'accordo bilaterale, permettendo a chi possiede un titolo accademico rilasciato da un'università italiana di vederlo automaticamente riconosciuto dalle autorità austriache, senza necessità di procedure di equipollenza separate. Questo rappresenta un aggiornamento rispetto ai precedenti accordi del 1972 e 1981 sulla medesima materia, adattando il quadro normativo alle esigenze contemporanee di cooperazione culturale e accademica tra i due Paesi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997, n. 336
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 336/1997
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997, n. 336
## Regolamento concernente scambio di note tra Italia ed Austria sul
riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, con allegati,
effettuato a Roma l'11 settembre 1996.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 agosto 1954, n. 844 , recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1973, n. 1087 , concernente esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, con allegato, effettuato a Vienna il 24 luglio 1972, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1981, n. 812 , sulla stessa materia; Visto l'articolo 17, commi 1, lettera a), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, con allegati, effettuato a Roma l'11 settembre 1996. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 settembre 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli FLICK Registrato ullu Corte dei conti il 24 settembre 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 9 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' Art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il DPR 336/1997 disciplina il riconoscimento reciproco di titoli accademici e gradi universitari tra Italia e Austria, rappresentando un accordo internazionale di natura culturale e amministrativa. Università, atenei, studenti e professionisti che operano nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica consultano questa normativa per comprendere le modalità di equiparazione dei titoli e la mobilità accademica transfrontaliera. L'accordo si inserisce nel contesto più ampio della cooperazione bilaterale tra i due Paesi e della libera circolazione dei professionisti nell'ambito europeo.
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