Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 332/1972
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 maggio 1972, n. 332
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 332/1972
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 maggio 1972, n. 332
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 114, 115 e 116, relativi alla "Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia Art. 1 Art. 114. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, con sede presso la clinica ostetrica. Il corso ha la durata di quattro anni. Il numero massimo degli iscritti per l'intero corso di studi è di venti; al primo anno di ogni corso possono essere ammessi cinque specializzandi. Art. 115. - L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione: a) il voto di laurea in medicina e chirurgia; b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'università; c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica; d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità; e) eventuali pubblicazioni. Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza dei quattro anni di corso. Gli iscritti, oltre all'obbligo della frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno. Art. 116. - Il programma degli studi è il seguente: 1° Anno: 1) Elementi di genetica e di eugenica; 2) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile; 3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile; 4) Endocrinologia fisiologica; 5) Fisiologia ostetrica; 6) Diagnostica ostetrica; 7) Clinica ostetrica e ginecologica; 2° Anno: 1) Tecnica operatoria ostetrica; 2) Diagnostica ginecologica; 3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica); 4) Clinica ostetrica e ginecologica. 3° Anno: 1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica; 2) Istologia normale e patologica nel campo della specialità; 3) Puericultura prenatale; 4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico; 5) Anestesia ed analgesia nel campo ostetrico e ginecologico; 6) Tecnica operatoria ginecologica; 7) Clinica ostetrica e ginecologica; 8) Terapia medica ostetrica e ginecologica. 4° Anno: 1) Puericultura postnatale e malattie del neonato; 2) Ostetricia e ginecologia forense; 3) Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia; 4) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno); 5) Urologia ginecologica; 6) Chirurgia addominale extra genitale. Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto la cui sessione è unica ed è espletata nel mese di ottobre. Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni sono proposti dal direttore della scuola. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità. L'esame finale per il conseguimento del diploma, a completamento degli studi, consiste nella presentazione e nella discussione di un dissertazione scritta con contributo personale. Su proposta del consiglio della scuola, formulata sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. Gli articoli 119, 120, 121, relativi alla "Scuola di specializzazione in urologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in urologia Art. 119. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa, una scuola di specializzazione in urologia con sede presso la clinica chirurgica. Art. 120. - Il corso ha la durata di tre anni. Il numero massimo degli iscritti per l'intero corso di studi è di dodici, ed al 1° anno di ogni corso possono essere ammessi quattro specializzandi. Art. 121. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale; 2) Fisiologia dell'apparato uro-genitale; 3) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; 4) Le nefropatie mediche; 5) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio); 6) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; 7) Batteriologia in urologia; 8) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali. 2° Anno: 1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; 2) Clinica urologica; 3) Patologia genitale femminile di interesse urologico; 4) Nefrologia chirurgica; 5) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato uro-genitale; 6) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio); 7) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; 8) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale; 9) Radiologia dell'apparato urinario e genitale; 10) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia; 11) L'anestesia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. 3° Anno: 1) Clinica urologica; 2) Patologia e clinica urologica infantile; 3) Radiologia dell'apparato urinario e genitale; 4) Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale; 5) Urologia ginecologica. Gli esami che gli specializzandi dovranno sostenere sono distribuiti come segue: 1° Anno: 1) Anatomia e fisiologia dell'apparato uro-genitale; 2) Le nefropatie mediche; 3) Batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni urogenitali. 2° Anno 1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile: anatomia ed istologia patologica; 2) Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologia endoscopica; 3) Patologia genitale femminile di interesse urologico; le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia; 4) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale: anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico; 5) Nefrologia chirurgica. 3° Anno: 1) Clinica urologica; 2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale; 3) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato uro-genitale; 4) Patologia e clinica urologica infantile; 5) Urologia ginecologica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 maggio 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 33. - CARUSO
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