Regolamento recante modifica alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, nonche' soppressione degli uffici locali marittimi di Ponte Fornaci e Fiumicino.
Quali uffici marittimi vengono soppressi con il DPR 331/1992 e quale è l'obiettivo principale di questo regolamento?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 331/1992 è un regolamento che modifica l'organizzazione territoriale della Marina mercantile italiana, adeguando le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali. In particolare, il decreto sopprime gli uffici locali marittimi di Ponte Fornaci e Fiumicino, due approdi che non rappresentavano più centri di importanza strategica per la gestione del traffico marittimo. Questo intervento si inserisce in una riorganizzazione più ampia delle circoscrizioni territoriali marittime, che comprende zone, compartimenti e circondari, ciascuno con propri organi di comando (direttore marittimo, capo compartimento, capo circondario). La soppressione di questi uffici locali comporta il trasferimento delle loro funzioni agli uffici circondariali di riferimento, razionalizzando così la spesa pubblica e concentrando le risorse amministrative su strutture più efficienti. Il decreto è stato adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e parere del Consiglio di Stato, seguendo le procedure previste dalla legge 400/1988 per l'emanazione di regolamenti dell'amministrazione pubblica.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1992, n. 331
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 331/1992
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1992, n. 331
## Regolamento recante modifica alle circoscrizioni territoriali della
Marina mercantile, nonche' soppressione degli uffici locali marittimi
di Ponte Fornaci e Fiumicino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250 ; Visto l' art. 16 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ; Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ; Visto l' art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli uffici locali marittimi di Ponte Fornaci e di Fiumicino sono soppressi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.P.R. n. 1250/1956 , che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre 1956 . - Il testo dell' art. 16 del codice della navigazione è il seguente: "Art. 16 (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari. Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede nè l'ufficio del compartimento nè l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede". - Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952 , sono così formulati: "Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 10 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime. Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede nè l'ufficio del compartimento nè l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia". - Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il DPR 331/1992 riguarda l'organizzazione della Marina mercantile, le circoscrizioni territoriali marittime e la gestione degli uffici locali marittimi. Amministratori pubblici e operatori portuali consultano questo decreto per comprendere la competenza territoriale delle capitanerie di porto, le delegazioni di spiaggia e la ripartizione amministrativa del litorale italiano secondo zone, compartimenti e circondari.
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