Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 313/1992

Regolamento del servizio telex, in attuazione del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Pubblicato: 16/06/1992 In vigore dal: 27/03/1992 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per ottenere l'abbonamento al servizio telex secondo il DPR 313/1992?

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Il DPR 313/1992 disciplina il servizio telex, un sistema di telecomunicazione per la trasmissione diretta di messaggi telegrafici tra utenti. Si applica a chiunque desideri collegarsi alla rete telegrafica pubblica a commutazione, sia persone fisiche che enti, società e amministrazioni pubbliche. Per attivare il servizio, il richiedente deve presentare una domanda al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio, contenente i propri dati identificativi, l'ubicazione esatta dove installare gli apparecchi terminali e la scelta se acquisire autonomamente l'apparecchio (omologato secondo le norme vigenti) oppure utilizzarne uno fornito dall'Amministrazione. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente stesso, dal legale rappresentante o dall'organo competente a seconda della natura del soggetto richiedente. L'Amministrazione evade le domande secondo l'ordine di presentazione, salvo deroghe per motivi di pubblico interesse o tecnici valutate da apposita commissione. L'attivazione del servizio è subordinata al versamento dei contributi, alla costituzione del deposito cauzionale e alla presentazione di tutti i documenti richiesti entro sessanta giorni dall'invito dell'Amministrazione, pena la decadenza della domanda. I circoli devono attivare il servizio entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, informando il richiedente di eventuali impedimenti entro sessanta giorni.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 313

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 313/1992 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 313 ## Regolamento del servizio telex, in attuazione del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Visto il regolamento del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735 ; Riconosciuta la necessità di dare esecuzione alle disposizioni del libro quarto, titolo II, capo II, del citato testo unico; Riconosciuta l'esigenza di disciplinare il servizio telex in conformità alla direttiva della Commissione delle Comunità europee relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni n. 88/301/CEE del 16 maggio 1988; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109 , recante disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazionie dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Abbonamento al servizio - Modalità 1. Per l'espletamento del servizio telex di cui all'art. 251 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , di seguito denominato codice p.t., gli apparecchi terminali da collegare alla rete telegrafica pubblica a commutazione possono essere acquisiti direttamente dal richiedente il servizio oppure forniti in uso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di seguito denominata Amministrazione. 2. Per "apparecchi terminali" si intendono gli apparecchi allacciati direttamente o indirettamente al punto terminale della rete telegrafica pubblica di cui al comma 1 per trasmettere, trattare o ricevere informazioni. 3. La domanda di abbonamento al servizio, da perfezionarsi con la stipula di apposito contratto, deve essere presentata direttamente o inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio. 4. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) le generalità e la residenza del richiedente se persona fisica ovvero, in caso diverso, la denominazione e la sede dell'ente, dell'istituto, della società o della ditta; b) l'esatta ubicazione del locale nel quale si richiede che vengano installati gli apparecchi terminali; c) se il richiedente intenda provvedere in proprio all'acquisizione dell'apparecchio terminale con la precisazione del tipo di apparecchio omologato secondo le norme vigenti prescelto o se, invece, il richiedente intenda utilizzare un apparecchio terminale fornito in uso dall'Amministrazione con la precisazione del tipo prescelto tra quelli proposti dall'Amministrazione; d) ogni altro elemento che sia ritenuto utile ai fini della realizzazione dell'allacciamento richiesto. 5. La domanda deve essere sottoscritta: a) dal richiedente, se persona fisica; b) dal legale rappresentante, nell'ipotesi di enti di diritto privato, istituti, associazioni, società, ditte e simili; c) dall'organo competente, nel caso di amministrazioni pubbliche. 6. L'evasione delle domande di abbonamento al servizio è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. A detto criterio è consentito derogare per motivi di pubblico interesse o per motivi di ordine tecnico che saranno valutati da apposita commissione da istituirsi con ordinanza dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, composta di tre funzionari con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo, categoria IX. 7. L'attivazione del servizio è subordinata al versamento dei contributi ed alla costituzione del deposito cauzionale previsti dal successivo art. 5 nonchè alla presentazione di tutti i documenti richiesti a norma di legge, in conformità, peraltro, al disposto dell' art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Tali adempimenti devono essere svolti entro sessanta giorni dallo specifico invito da parte dell'Amministrazione, pena la decadenza della domanda di abbonamento al servizio. 8. I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche provvedono affinchè l'attivazione del servizio avvenga entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di abbonamento al servizio chiedendo, in particolare, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima, l'approntamento dei necessari circuiti al gestore del servizio telefonico. Peraltro, ove sussistano indisponibilità di risorse tecniche che non consentano il rispetto dei termini sopra previsti per l'attivazione del servizio, il gestore del servizio telefonico è tenuto ad informare l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla data della formale richiesta dei circuiti, circa la natura degli impedimenti ed i prevedibili tempi di approntamento dei circuiti stessi. I circoli provvedono, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, ad informare il richiedente di ogni eventuale impedimento o causa di ritardo relativi alla attivazione del servizio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 251 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973 : "Art. 251 (Ammissione al servizio). - Chiunque può chiedere di collegarsi alla rete telegrafica a commutazione automatica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lo scambio diretto e temporaneo di comunicazioni telegrafiche". - Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: "2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare".

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