Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 307/2002

Modifiche al regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.

Pubblicato: 06/02/2003 In vigore dal: 23/12/2002 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il DPR 307/2002 al sistema di pagamento delle spese del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 307/2002 modifica il regolamento precedente (DPR 681/1994) introducendo una nuova modalità di pagamento per le spese di funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. La norma riguarda direttamente i Comitati centrale e provinciali, nonché gli autotrasportatori che versano le quote per la tenuta degli albi. In pratica, oltre ai tradizionali ordinativi diretti firmati dal presidente del Comitato centrale e agli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dei Comitati provinciali, viene introdotta una nuova modalità: gli ordini di accreditamento firmati dal presidente del Comitato centrale stesso, emessi a favore del proprio cassiere. Questo cassiere deve essere nominato secondo le regole stabilite dal DPR 254/2002, che disciplina la gestione dei consegnatari e cassieri delle amministrazioni dello Stato. La modifica rappresenta un adeguamento procedurale volto a razionalizzare la gestione finanziaria e contabile del Comitato centrale, allineandola agli standard amministrativi delle pubbliche amministrazioni.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002, n. 307

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 307/2002 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002, n. 307 ## Modifiche al regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 , così come modificata dal decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132 ; Visto l' articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 ; Sentito il parere del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifica all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681 1 . Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681 , è sostituito dal seguente: "2. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativo diretto firmato dal presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento firmati dal presidente del Comitato provinciale. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Comitato centrale sono effettuati anche a mezzo di ordine di accreditamento, firmato dal presidente dello stesso Comitato centrale, emesso a favore del proprio cassiere, da nominare ai sensi del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 .". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 57 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulare le leggi ed emanare i decreti aventi di legge e i regolamenti. - L' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;". - La legge 6 giugno 1974, n. 298 , recante: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200. - Il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 , recante: "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma primo, della legge 30 marzo 1987, n. 132 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987 . - L' art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162 , recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123, così recita: "Art. 2. - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali. 2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonchè la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli. 3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'Albo. 4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681 , recante: "Regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1994, n. 291. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 , recante: "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni" è pubblicato nel supplemento ordinario n. 209, alla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266. - Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 , come modificato dal presente regolamento: "Art. 8. - 1. I Comitati centrale e provinciali, nell'ambito delle attribuzioni loro demandate, autorizzano l'impiego delle somme ed ordinano le spese nei limiti dei fondi loro assegnati e trasferiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente regolamento sulla base della normativa contabile di attuazione, approvata con delibera del Comitato centrale d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 2. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativo diretto firmato dal presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento firmati dal presidente del Comitato provinciale. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del comitato centrale sono effettuati anche a mezzo di ordine di accreditamento, firmato dal presidente dello stesso Comitato centrale, emesso a favore del proprio cassiere, da nominare ai sensi del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri dell'amministrazioni dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 .".

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Il DPR 307/2002 è rilevante per chi gestisce questioni di autotrasporto e albi professionali, in particolare per la disciplina delle spese di funzionamento, degli ordinativi di pagamento e della gestione dei cassieri. Consulenti e amministratori dei Comitati devono conoscere le modalità di accreditamento, la nomina del cassiere secondo il DPR 254/2002 e la rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'Albo.

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