Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 303/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di penne stilografiche, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche, accessori.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 303
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 303/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 303
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti
dalle imprese produttrici di penne stilografiche, matite automatiche,
parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima
fabbricate, pennini per penne stilografiche, accessori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1949, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di penne stilografiche, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche, accessori, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie, con l'intervento della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Legno, Artistiche e Varie, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno, Artistiche e Varie, con l'intervento della Libera Confederazione Generale italiana dei Lavoratori; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1950, relativo agli impiegati dipendenti dalle suddette aziende industriali, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 5 febbraio 1949; Visto l'accordo collettivo 23 novembre 1954, e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni nei riguardi dell'industria concernente la produzione degli articoli sopra considerati, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Fabbricanti Penne Stilografiche e Matite Automatiche, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Legno, Artistiche e Varie, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento della Associazione Nazionale Fabbricanti Penne Stilografiche e Matite Automatiche, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 125 del 23 novembre 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'indennità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 5 febbraio 1949 e 10 aprile 1950, relativi agli operai e agli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di penne stilografiche, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche, accessori, nonchè l'accordo collettivo 23 novembre 1954, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni nei riguardi dell'industria concernente la produzione degli articoli sopra indicati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di penne stilografiche, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia% prima, fabbricate pennini per penne stilografiche, accessori. Il presente decreto, munito del sigillo dello State sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 33. - VILLA
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