Decreto del Presidente della Repubblica Redditi Società

Decreto del Presidente della Repubblica 30/1986

Modificazioni alla disciplina delle societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412.

Pubblicato: 18/02/1986 In vigore dal: 10/02/1986 Documento ufficiale

Quali informazioni deve contenere l'atto costitutivo di una società per azioni secondo il DPR 30/1986?

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Il DPR 30/1986 modifica la disciplina delle società per azioni in attuazione della direttiva europea 77/91/CEE, introducendo specifici requisiti per l'atto costitutivo. La norma riguarda tutte le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative che devono costituirsi per atto pubblico. L'articolo 2328 del codice civile, come modificato dal decreto, stabilisce che l'atto costitutivo deve indicare dodici elementi essenziali, tra cui i dati anagrafici completi dei soci e promotori, la denominazione e sede sociale, l'oggetto sociale, il capitale sottoscritto e versato, le caratteristiche delle azioni, e i valori dei conferimenti in natura. Una novità importante introdotta dal DPR è l'obbligo di indicare l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese di costituzione poste a carico della società, elemento precedentemente non richiesto. Questa modifica rappresenta un rafforzamento della trasparenza informativa e della tutela dei soci, in linea con gli standard europei, e ha rilevanza pratica significativa per notai, commercialisti e consulenti aziendali che devono redigere o verificare gli atti costitutivi.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 30/1986 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30 ## Modificazioni alla disciplina delle societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 412 ; Sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Nell' art. 2328 del codice civile il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonchè il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;". Nello stesso art. 2328 del codice civile dopo il numero 11) è inserito il seguente: "12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.". NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell' art. 2328 del codice civile , come modificato dal presente articolo è il seguente: "Art. 2328. (Atto costitutivo). La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonchè il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi; 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; 5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore; 6) il valore Bei crediti e dei beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori; 9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 11) la durata della società; 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato".

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Il DPR 30/1986 è il riferimento normativo per l'atto costitutivo delle società per azioni, disciplinando i requisiti obbligatori secondo il codice civile articolo 2328, con particolare attenzione ai dati dei soci, al capitale sociale, alle azioni nominative o al portatore, e alle spese di costituzione. Professionisti come notai e commercialisti lo consultano per verificare la corretta redazione degli atti costitutivi, la trasparenza dei conferimenti in natura e la conformità alle direttive europee sulla costituzione societaria.

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