Decreto del Presidente della Repubblica
Redditi Società
Decreto del Presidente della Repubblica 30/1986
Modificazioni alla disciplina delle societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412.
Quali informazioni deve contenere l'atto costitutivo di una società per azioni secondo il DPR 30/1986?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 30/1986 modifica la disciplina delle società per azioni in attuazione della direttiva europea 77/91/CEE, introducendo specifici requisiti per l'atto costitutivo. La norma riguarda tutte le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative che devono costituirsi per atto pubblico. L'articolo 2328 del codice civile, come modificato dal decreto, stabilisce che l'atto costitutivo deve indicare dodici elementi essenziali, tra cui i dati anagrafici completi dei soci e promotori, la denominazione e sede sociale, l'oggetto sociale, il capitale sottoscritto e versato, le caratteristiche delle azioni, e i valori dei conferimenti in natura. Una novità importante introdotta dal DPR è l'obbligo di indicare l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese di costituzione poste a carico della società, elemento precedentemente non richiesto. Questa modifica rappresenta un rafforzamento della trasparenza informativa e della tutela dei soci, in linea con gli standard europei, e ha rilevanza pratica significativa per notai, commercialisti e consulenti aziendali che devono redigere o verificare gli atti costitutivi.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 30/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30
## Modificazioni alla disciplina delle societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative, in
attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.
412.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 412 ; Sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Nell' art. 2328 del codice civile il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonchè il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;". Nello stesso art. 2328 del codice civile dopo il numero 11) è inserito il seguente: "12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.". NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell' art. 2328 del codice civile , come modificato dal presente articolo è il seguente: "Art. 2328. (Atto costitutivo). La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonchè il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi; 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; 5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore; 6) il valore Bei crediti e dei beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori; 9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 11) la durata della società; 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 30/1986 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 30/1986 è il riferimento normativo per l'atto costitutivo delle società per azioni, disciplinando i requisiti obbligatori secondo il codice civile articolo 2328, con particolare attenzione ai dati dei soci, al capitale sociale, alle azioni nominative o al portatore, e alle spese di costituzione. Professionisti come notai e commercialisti lo consultano per verificare la corretta redazione degli atti costitutivi, la trasparenza dei conferimenti in natura e la conformità alle direttive europee sulla costituzione societaria.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.