Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 294/1971
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. 294
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 294/1971
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. 294
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 381. L'ordinamento della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia. Il corso ha la durata di 3 anni. Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo degli iscritti: settanta per i tre anni di corso. La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno 9 mesi per ogni anno accademico. È in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno. Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi. Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (triennale); 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale); 5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore; 6) Fisiologia dell'apparato locomotore; 7) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore; 8) Nozioni di chirurgia generale; 9) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; 10) Nozioni di pediatria; 11) Apparato e terapia ortopedica; 12) Fisiochinesiterapia; 13) Infortunistica; 14) Anestesia e rianimazione in ortopedia e traumatologia. Le materie di insegnamento sono così suddivise: 1° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale); 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale); 5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore; 6) Fisiologia dell'apparato locomotore; 7) Nozioni di chirurgia generale; 8) Nozioni di pediatria. 2° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale); 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale); 5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; 6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore; 7) Anestesia e rianimazione in ortopedia e traumatologia. 3° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale); 4) Apparato e terapia ortopedica; 5) Fisiochinesiterapia; 6) Infortunistica. Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso. Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971 Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 35. - VALENTINI
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