Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 294/1953

Modificazione all'art. 92 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925.

Pubblicato: 04/05/1953 In vigore dal: 10/02/1953 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 294

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 294/1953 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 294 ## Modificazione all'art. 92 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 , e successive modificazioni; Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1060 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925 sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, quali risultano modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1949, n. 1060 , sono sostituiti dai seguenti commi: "L'Amministrazione potrà, nei limiti delle disponibilità di bilancio: sussidiare asili infantili, scuole elementari e forme di attività assistenziali promosse dall'Amministrazione stessa per i figli del dipendente personale salariato; sostenere, in località saliniere, le spese di culto o contribuirvi in parte; concorrere nelle spese di trasporto che il personale salariato con rapporto di lavoro continuativo, in servizio presso gli opifici, stabilimenti e depositi, è obbligato a sostenere giornalmente per recarsi al lavoro. Detto concorso è però limitato agli opifici, stabilimenti e depositi il cui personale dimori in gran maggioranza in comuni non collegati, con quello in cui hanno sede i medesimi, da regolare rete tramviaria o ferroviaria ed agli opifici, stabilimenti e depositi che trovansi situati in posizione eccessivamente eccentrica rispetto al domicilio della grande maggioranza del personale. La misura del concorso è stabilita dall'Amministrazione centrale ed è rapportata alla spesa giornaliera che il salariato è costretto a sostenere. Essa peraltro non può essere corrisposta - per ciascun operaio per il quale sia stato riconosciuto giustificato l'impiego dei mezzi di trasporto e per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro - in misura superiore a L. 1,25 e L. 1,50 a km. per i percorsi rispettivamente su strada piana e su strada in dislivello. Il concorso nella spesa è comunque limitato ad un percorso massimo di km. 10 per le saline e km. 6 per gli altri organi periferici. L'Amministrazione, quando sussistano particolari ragioni di servizio, ha altresì la facoltà di provvedere direttamente o a mezzo di privati appaltatori, al trasporto del personale salariato in servizio - con rapporto di lavoro continuativo - negli opifici, stabilimenti e depositi trovantisi nelle condizioni previste nel secondo comma del presente articolo. In tal caso non si fa luogo alla erogazione del concorso nelle spese di trasporto previsto dal 1° comma del presente articolo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1953 Atti dei Governo, registro n. 76, foglio n. 53. - PALLA

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 294/1953 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decreto del Presidente della Repubblica 118/2026
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, co…
Decreto del Presidente della Repubblica 102/2026
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari i…
Decreto del Presidente della Repubblica 82/2026
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica …
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Decreto del Presidente della Repubblica 41/2026
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei m…
Decreto del Presidente della Repubblica 20/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente della Repubblica 12/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° feb…
Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il person…

Altre normative del 1953

Ricostituzione dei comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare (Imperia). Decreto del Presidente della Repubblica 1285 Istituzioni, statizzazioni e soppressione di istituti di istruzione tecnica commerciale. Decreto del Presidente della Repubblica 1284 Estinzione della Cassa speciale di previdenza per il personale dipendente dal Consorzio c… Decreto del Presidente della Repubblica 1283 Riordinamento dell'Istituto tecnico industriale statale per navalmeccanici di La Spezia i… Decreto del Presidente della Repubblica 1281 Approvazione del nuovo statuto della Cassa nazionale assistenza belle arti e del cambiame… Decreto del Presidente della Repubblica 1282 Istituzione in Milano dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato. Decreto del Presidente della Repubblica 1280 Istituzione di una Scuola tecnica commerciale statale in Varallo Sesia. Decreto del Presidente della Repubblica 1278 Istituzione in Arezzo dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato. Decreto del Presidente della Repubblica 1279

Altri Decreto del Presidente della Repubblica

Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig… 203/2025 Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirige… 204/2025 Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirig… 205/2025 Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque… 193/2025 Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al dec… 189/2025 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, … 176/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →