Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 293/1997

Regolamento recante norme per la disciplina delle nuove unita' veloci di navigazione nazionale o minore.

Pubblicato: 09/09/1997 In vigore dal: 16/04/1997 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le norme di sicurezza che devono rispettare le nuove unità veloci in navigazione nazionale o minore secondo il DPR 293/1997?

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Il DPR 293/1997 disciplina le nuove unità veloci (High-Speed Craft - HSC) destinate alla navigazione nazionale o minore, recependo a livello nazionale le norme internazionali SOLAS e il Codice HSC adottato dall'IMO. Si applica alle imbarcazioni capaci di sviluppare una velocità massima uguale o superiore a 3,7 DELTA elevato a 0,1667 (dove DELTA è il volume di carena in metri cubi), considerando come "nuove" quelle la cui chiglia viene impostata dalla data di entrata in vigore del decreto. La normativa estende l'applicazione delle misure di sicurezza internazionali anche alle unità che operano in ambito nazionale, non solo internazionale, garantendo standard uniformi di protezione della vita umana in mare. L'Amministrazione competente è il Ministero dei trasporti e della navigazione attraverso il Corpo delle capitanerie di porto, mentre gli enti tecnici (istituti di classificazione) sono responsabili del controllo tecnico e della certificazione delle unità.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1997, n. 293

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 293/1997 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1997, n. 293 ## Regolamento recante norme per la disciplina delle nuove unita' veloci di navigazione nazionale o minore. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 ; Visto il regolamento di sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 ; Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74 / 78), firmata a Londra il 1 novembre 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 , e con legge 4 giugno 1982, n. 438 ; Visto il nuovo capitolo X della convenzione SOLAS, "Misure di sicurezza per unità veloci HSC", adottato con risoluzione della conferenza SOLAS del 23 maggio 1994, che ha reso obbligatoria la risoluzione IMO MSC 36(63) "Codice internazionale di sicurezza per le unità veloci HSC", adottata il 20 maggio 1994; Considerata la necessità di integrare le previsioni del regolamento di sicurezza attraverso l'estensione della disciplina elaborata a livello internazionale anche alle unità veloci di nuova costruzione in navigazione nazionale o minore; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996; Visto l' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nell riunione del 10 aprile 1997; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende: a) per "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione, comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; b) per "convenzione SOLAS" la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1 novembre 1974, e resa esecutiva con legge 4 giugno 1982, n. 438 , come emendata; c) per "codice HSC" il "codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (High - Speed Craft)" adottato in sede IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, e reso obbligatorio dal capitolo X della convenzione SOLAS, come emendato; d) per unità veloce" un'unità rientrante nell'ambito di applicazione del codice HSC, capace di sviluppare una velocità massima, in metri al secondo (M/s), uguale o superiore a 3,7 DELTA elevato a 0,1667, dove DELTA = volume di carena corrispondente al galleggiamento di progetto, espresso in metri cubi, come previsto dal capitolo X, regola 1, punto 2 della convenzione SOLAS, come emendato; e) per "unità nuova" un'unità veloce la cui chiglia venga impostata, o che si trovi in un equivalente stato di avanzamento di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto; f) per "ente tecnico" l'ente definito dall' articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 5 giugno 1962, n. 616 , sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 5 giugno 1962, n. 616 (in G.U. n. 168 del 5 luglio 1962 ), reca: "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare". - Il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 (in G.U. n. 17 - Supplemento ordinario - del 22 gennaio 1992), reca approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. - La legge 23 maggio 1980, n. 313 (in G.U. n. 190 - Supplemento ordinario - del 12 luglio 1980), reca adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione. - La legge 4 giugno 1982, n. 438 (in G.U. n. 193 - Supplemento ordinario - del 15 luglio 1980), reca adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazioni rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e la loro esecuzione. - L'allegato 1 (in G.U. n. 28 - serie generale - del 3 febbraio 1996) alla risoluzione 1 della Conferenza dei Governi contraenti la SOLAS (adottata il 24 maggio 1994) reca aggiunta dei nuovi capitoli X e XI dell'annesso alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed emendamenti all'appendice 1 a detto annesso. - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per la legge 4 giugno 1992, n. 438 , vedi note alle premesse. - Il capitolo X (Misure di sicurezza per le unità veloci) è stato aggiunto all'annesso alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed emendamenti all'appendice 1 a detto annesso, dall'allegato 1 alla risoluzione 1 della Conferenza dei Governi contraenti la SOLAS (adottata il 24 maggio 1994) così recita: "Regola I D e f i n i z i o n i Agli effetti del presente capitolo: 1. ''Codice per le unità veloci (HSC Code)'' è il Codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code of Safety for Iligh Speed Craft) adottato dal Maritime Safety Committee dell'IMO con Risoluzione MSC.36(63), come può essere emendato dall'IMO stessa, a condizione che tali emendamenti vengano adottati, entrino in vigore ed abbiano effetto in accordo con le disposizioni dell'articolo VIII della presente convenzione concernenti le procedure di emendamento applicabili all'annesso, fatta eccezione per il capitolo I. 2. ''Unità velocè' è un'unità in grado di sviluppare una velocità massima, in m/s uguale o superiore a: 3,7 DELTA elevato a 0,1667 in cui DELTA = volume di carena corrispondente al galleggiamento di progetto (metro cubo)". - L' art. 3, comma 1, lettera f), della legge 5 giugno 1962, n. 616 , così recita: " f) per ente tecnico l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 ".

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