Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 289/1997

Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione.

Pubblicato: 06/09/1997 In vigore dal: 16/07/1997 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del DPR 289/1997 e quali sono le definizioni fondamentali che introduce?

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Il DPR 289/1997 è il regolamento di esecuzione della Convenzione internazionale sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche, sottoscritta a Parigi nel 1993. Il decreto recepisce in Italia gli obblighi derivanti da questa convenzione, ratificata con legge 496/1995 e successivamente modificata dalla legge 93/1997. Il regolamento si applica a tutte le attività che potrebbero riguardare sostanze chimiche controllate, coinvolgendo sia enti pubblici che privati operanti nel settore chimico, farmaceutico, industriale e della ricerca. In pratica, il decreto stabilisce il quadro normativo per il controllo, la verifica e la distruzione delle armi chimiche sul territorio italiano, nonché per il monitoraggio delle sostanze chimiche classificate nelle tabelle 1, 2 e 3 della convenzione. Il regolamento affida all'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) dell'Aja il ruolo di organo di controllo e verifica, creando obblighi di dichiarazione e comunicazione per i soggetti che operano con sostanze chimiche controllate.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 289

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 289/1997 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 289 ## Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge 18 novembre 1995, n. 496 , con la quale si è autorizzata la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 ; Considerata la necessità di emanare il regolamento di esecuzione, come previsto dall'articolo 8 della citata legge 4 aprile 1997, n. 93 ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità e per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge 18 novembre 1995, n. 496 , come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 , per l'attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. 2. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per "legge" la legge 18 novembre 1995, n. 496 , come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 ; b) per "convenzione" la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993; c) per "Organizzazione" l'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche dell'Aja (OPCW); d) per "annesso" l'annesso sulle verifiche alla convenzione; e) per "tabelle 1, 2 e 3" le tabelle contenute nell'"annesso sui composti chimici" alla convenzione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge 18 novembre 1995, n. 496 , ha autorizzato la ratifica della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993. - Il testo dell' art. 8 della legge 4 aprile 1997, n. 93 , è il seguente: "Art. 8. - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente dela Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento di esecuzione della legge come modificata dalla prosente legge". - L' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuisce al Governo il potere di emanare regolamenti di esecuzione di leggi vigenti, previo parere del Consiglio di Stato.

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Il DPR 289/1997 è il riferimento normativo italiano per l'implementazione della Convenzione sulle armi chimiche, disciplinando il controllo delle sostanze chimiche controllate, le tabelle 1, 2 e 3, e gli obblighi di verifica dell'OPCW. Aziende chimiche, farmaceutiche e di ricerca devono consultarlo per comprendere gli obblighi di dichiarazione, i vincoli sulla produzione e immagazzinaggio, e le procedure di controllo internazionale sulle sostanze dual-use.

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