Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 285/1957

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Pubblicato: 09/05/1957 In vigore dal: 07/03/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1957, n. 285

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 285/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1957, n. 285 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847 ; 26 ottobre 1940, n. 2058 ; 16 marzo 1942, n. 323 , 24 ottobre 1942, n. 1597 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932 ; 31 ottobre 1950, n. 1308 ; 11 aprile 1951, n. 953 ; 25 luglio 1952, n. 1501 ; 26 ottobre 1952, n. 4529 ; 10 febbraio 1953, n. 384 ; 30 luglio 1953, n. 715 ; 24 settembre 1954, n. 1205 ; 14 marzo 1955, n. 345 ; 24 luglio 1955, n. 798 ; 28 giugno 1956, n. 891 e 24 settembre 1956, n. 1156 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 76. All'elenco degli Istituti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "Istituto di storia della medicina". Art. 1 Art. 188. - È sostituito dal seguente: "Presso la Facoltà di ingegneria vengono tenuti i seguenti corsi annuali di perfezionamento: a) in idraulica sperimentale; b) in elettrologia ed elettrotecnica; c) in tecnica del traffico; i quali conducono al conseguimento di appositi certificati di frequenza ed esami rispettivamente in idraulica sperimentale, in elettrologia ed elettrotecnica e in tecnica del traffico. Dopo l'attuale art. 198 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in tecnica del traffico con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Corso di perfezionamento in tecnica del traffico. Art. 199. - Al corso annuale di perfezionamento in tecnica del traffico è titolo di ammissione la laurea in ingegneria civile o industriale. Il numero massimo degli iscritti viene fissato per ogni anno dal direttore del corso. Dell'accettazione delle domande di iscrizione al corso giudica il Consiglio di Facoltà, su proposta del direttore dell'Istituto di costruzioni ponti e strade. Art. 200. - Il corso si svolge presso l'Istituto di costruzioni ponti e strade ed ha la durata di un anno accademico. Direttore del corso è il direttore dell'Istituto di costruzioni, ponti e strade. Art. 201. - Le tasse di iscrizioni e le soprattasse vengono fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà. Art. 202. - Il corso comprende l'insegnamento di tecnica del traffico in relazione allo studio dei problemi della circolazione stradale, dei rapporti tra strada e veicolo, degli autoveicoli, del progetto delle strade in relazione a particolari esigenze, dei rapporti tra traffico e urbanistica, della legislazione e della infortunistica stradale. Il perfezionando inoltre può seguire altri insegnamenti impartiti nelle discipline attinenti la costruzione di strade, il traffico e i trasporti secondo un piano che verrà approvato dal direttore del corso. Art. 203. - Il profitto degli allievi è riconosciuto dagli insegnanti durante il corso stesso e mediante prove speciali al termine di esso, con approvazione di semplice idoneità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 marzo 1957 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 79. - RELLEVA

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