Quali sono i requisiti legali che deve rispettare un prodotto per poter essere denominato "crackers" secondo il DPR 283/1993?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 283/1993 stabilisce una disciplina normativa per la denominazione legale dei crackers, riservando questo termine esclusivamente ai prodotti da forno che rispettano specifiche caratteristiche. I crackers sono prodotti ottenuti dalla cottura rapida di impasti a base di uno o più sfarinati di cereali (anche integrali), cui possono essere aggiunti acqua, sale, zuccheri, oli, grassi, malto e altri ingredienti consentiti, oltre ad aromi e additivi autorizzati. La norma riguarda i produttori di alimenti da forno e i distributori che intendono commercializzare prodotti con questa denominazione, garantendo ai consumatori una corretta identificazione del prodotto. Dal punto di vista tecnico-produttivo, i crackers devono essere ottenuti per stampaggio e presentare un tenore di umidità non superiore al 7% in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2% in valore assoluto. Questo regolamento è rilevante per le aziende alimentari poiché l'utilizzo della denominazione "crackers" è legalmente riservato solo ai prodotti conformi a questi standard, e l'inosservanza comporta violazioni della normativa sulla corretta etichettatura e denominazione dei prodotti alimentari.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1993, n. 283
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 283/1993
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1993, n. 283
## Regolamento relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti
da forno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuta la necessità di riservare denominazioni legali ai prodotti da forno indicati nell' art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 109 ; Visto l' art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990 e del 28 gennaio 1993; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 novembre 1991 e dell'11 giugno 1993; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 C r a c k e r s 1. La denominazione "crackers" è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura rapida di uno o più impasti anche lievitati di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e con l'eventuale aggiunta di sale, di zuccheri, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare e altri ingredienti, nonchè aromi e additivi consentiti. 2. I crackers sono ottenuti per stampaggio ed il loro tenore di umidità non può essere superiore al 7 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento in valore assoluto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 9 del D.P.R. n. 109/1992 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari): "6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o più preimballaggi individuali che non sono considerati unità di vendita, l'indicazione della quantità è fornita menzionando la quantità totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero è sufficiente l'indicazione della quantità totale". - Il comma 1, lettera c), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il DPR 283/1993 è il riferimento normativo per la corretta denominazione legale dei crackers e dei prodotti da forno, disciplinando requisiti tecnici, composizione degli ingredienti e caratteristiche fisiche. Le aziende alimentari e i commercialisti che operano nel settore food devono consultarlo per verificare la conformità dei prodotti, l'etichettatura corretta e il rispetto della normativa sulla denominazione legale, evitando violazioni amministrative e tutelandosi da contestazioni relative alla corretta identificazione commerciale del prodotto.
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