Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 259/2005

Regolamento concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli di atleti del Gruppo Sportivo Forestale.

Pubblicato: 23/12/2005 In vigore dal: 17/11/2005 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le modalità di reclutamento degli atleti nel Gruppo Sportivo Forestale secondo il DPR 259/2005?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 259/2005 disciplina il reclutamento e il trasferimento degli atleti del Gruppo Sportivo Forestale, un'unità speciale del Corpo forestale dello Stato istituita nel 2005. Il decreto si applica esclusivamente ai soggetti che intendono accedere a questo gruppo sportivo e riguarda sia il Corpo forestale dello Stato che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e le Federazioni sportive nazionali riconosciute. In pratica, il contingente di atleti non può superare il 2,5% delle dotazioni organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti-agenti del Corpo forestale. L'accesso è riservato esclusivamente agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali da esso riconosciute, garantendo così un livello qualitativo elevato e una selezione meritocratica basata su criteri sportivi oggettivi.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2005, n. 259

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 259/2005 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2005, n. 259 ## Regolamento concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli di atleti del Gruppo Sportivo Forestale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ; Visto l' articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78 , come modificato dall' articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86 , che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalità di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , recante il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell' articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 ; Visto l' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , concernente l'esonero dalle attività di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 marzo 2005, istitutivo del «Gruppo Sportivo Forestale»; Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalità di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli degli atleti del Gruppo sportivo forestale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 29 agosto 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Reclutamento degli atleti 1. Il «Gruppo sportivo forestale» è costituito da un contingente di atleti non superiore al 2,5 per cento delle dotazioni organiche del ruolo dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti del Corpo forestale dello Stato. L'accesso al «Gruppo sportivo forestale» è riservato agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalità procedimentali per 1'emanazione di un regolamento governativo. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , prevede, all'art. 1, la possibilità per una pubblica amministrazione di procedere all'assunzione di nuovo personale mediante il concorso per soli titoli (quindi, senza esami). - La legge 31 marzo 2000, n. 78 , contiene la «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia». In particolare, l'art. 6, comma 4, prevede l'emanazione di un regolamento per individuare le modalità di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , contiene il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 . - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , recepisce l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza). In particolare, l'art. 24 contiene una disposizione concernente l'esonero dalle attività di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile. - Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 24 marzo 2005 reca l'istituzione e l'organizzazione del gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato denominato «Gruppo Sportivo Forestale»;

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Il DPR 259/2005 rappresenta il quadro normativo di riferimento per il reclutamento nel Gruppo Sportivo Forestale, disciplinando contingenti organici, trasferimenti tra ruoli e modalità di accesso basate sul riconoscimento CONI. Amministrazioni pubbliche e gestori di risorse umane lo consultano per questioni relative a dotazioni organiche, assunzioni per titoli, esoneri da attività di servizio e coordinamento con le Forze di polizia ad ordinamento civile.

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